Art. 8
Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale
e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione
digitale
1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle
materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda
digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda
ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e
delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita e transizione
digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai
servizi in rete, della connettivita', delle infrastrutture digitali
materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.».
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il
compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e
transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in
via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle
materie di competenza del Comitato, le attivita' di coordinamento e
monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga,
alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili
e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati
sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti
dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della
blockchain.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ove nominato, ed e' composto dai Ministri per
la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle
finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad
esso partecipano altresi' gli altri Ministri o loro delegati aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
poste all'ordine del giorno.
4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che
interessano le regioni e le province autonome, partecipano il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e,
per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il
presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del
giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura, anche
per il tramite della Segreteria tecnico amministrativa di cui al
comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei
lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche
amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei singoli progetti,
il CITD svolge compiti di:
a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei progetti
di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna
amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra
loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;
b) esame delle modalita' esecutive piu' idonee a realizzare i
progetti da avviare o gia' avviati;
c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a
verificare lo stato dell'attuazione delle attivita', individuare
eventuali disfunzioni o criticita' e, infine, elaborare possibili
soluzioni e iniziative.
7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
costituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni
di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei
lavori e per il compimento delle attivita' di attuazione delle
deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa e'
composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono
essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico
amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni
partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi,
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla
legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di innovazione tecnologica e la transizione digitale.
9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed
elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di
processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato in
posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista
dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la
disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,
nonche' del personale delle forze di polizia. A tal fine e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno
2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al
comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite
massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione.
11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di
15 unita' nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a
decorrere dal 2021.