Art. 8 
 
Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale
  e istituzione del Comitato  interministeriale  per  la  transizione
  digitale 
 
  1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo  nelle
materie  dell'innovazione  tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda
digitale italiana ed europea, della strategia italiana per  la  banda
ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e
delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita  e  transizione
digitale del Paese, in ambito pubblico  e  privato,  dell'accesso  ai
servizi in rete, della connettivita', delle  infrastrutture  digitali
materiali  e  immateriali  e  della  strategia  nazionale  dei   dati
pubblici.». 
  2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  il
Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il
compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma  3,
lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  come  modificato
dal  presente   decreto,   il   coordinamento   e   il   monitoraggio
dell'attuazione  delle  iniziative  di  innovazione   tecnologica   e
transizione digitale delle pubbliche  amministrazioni  competenti  in
via ordinaria. Sono in ogni caso  ricomprese  prioritariamente  nelle
materie di competenza del Comitato, le attivita' di  coordinamento  e
monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative: 
    a) alla strategia nazionale italiana  per  la  banda  ultralarga,
alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri  mobili
e fisse; 
    b) al fascicolo sanitario elettronico  e  alla  piattaforma  dati
sanitari; 
    c) allo sviluppo e alla  diffusione  delle  tecnologie  emergenti
dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della
blockchain. 
  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, ove nominato, ed e' composto dai  Ministri  per
la pubblica amministrazione,  ove  nominato,  dell'economia  e  delle
finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad
esso partecipano altresi' gli altri Ministri o loro  delegati  aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche
poste all'ordine del giorno. 
  4.  Alle  riunioni  del  CITD,  quando  si  trattano  materie   che
interessano  le  regioni  e  le  province  autonome,  partecipano  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui  delegato  e,
per   i   rispettivi   ambiti   di    competenza,    il    presidente
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI)   e   il
presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 
  5. Il Presidente convoca il Comitato,  ne  determina  l'ordine  del
giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne  cura,  anche
per il tramite della Segreteria  tecnico  amministrativa  di  cui  al
comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei
lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD  garantisce  adeguata
pubblicita' ai propri lavori. 
  6.  Ferme  restando  le  ordinarie   competenze   delle   pubbliche
amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei  singoli  progetti,
il CITD svolge compiti di: 
    a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei  progetti
di  innovazione  tecnologica  e  transizione  digitale  di   ciascuna
amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra
loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche; 
    b) esame delle modalita' esecutive piu'  idonee  a  realizzare  i
progetti da avviare o gia' avviati; 
    c) monitoraggio delle azioni e dei  progetti  in  corso  volto  a
verificare lo  stato  dell'attuazione  delle  attivita',  individuare
eventuali disfunzioni o criticita'  e,  infine,  elaborare  possibili
soluzioni e iniziative. 
  7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
costituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni
di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei
lavori e per  il  compimento  delle  attivita'  di  attuazione  delle
deliberazioni del Comitato. La Segreteria  tecnico-amministrativa  e'
composta da personale del contingente di  cui  al  comma  9.  Possono
essere chiamati a partecipare  ai  lavori  della  segreteria  tecnico
amministrativa   rappresentanti   delle   pubbliche   amministrazioni
partecipanti al Comitato, ai quali  non  sono  corrisposti  compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  8. Restano ferme le  competenze  e  le  funzioni  attribuite  dalla
legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri  in
materia di innovazione tecnologica e la transizione digitale. 
  9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica  ed
elevata competenza nello studio, supporto,  sviluppo  e  gestione  di
processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303,  ovvero  anche  da  personale  non  dirigenziale,  collocato  in
posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista
dagli  ordinamenti  di   appartenenza,   proveniente   da   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al  quale  si   applica   la
disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,
n.  127,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,
nonche'  del  personale  delle  forze  di  polizia.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per  l'anno
2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022. 
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, ove nominato, sono individuati il  contingente  di  cui  al
comma 9, la sua composizione  ed  i  relativi  compensi,  nel  limite
massimo individuale annuo di 90.000  euro  al  lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione. 
  11.  Il  contingente  di  cui  all'articolo  42,   comma   1,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di
15 unita' nel limite  massimo  di  spesa  di  euro  600.000  annui  a
decorrere dal 2021.