Art. 10 Direzioni generali territoriali 1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, le quattro direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi che seguono: a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, con sede in Milano; b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia; c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma; d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli. 2. A ciascuna direzione generale territoriale, con funzioni di direzione e coordinamento, e' preposto un dirigente di livello generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale: a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse, disponendo, a tal fine, gli opportuni trasferimenti del personale all'interno della direzione generale; b) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva generale del Ministro; c) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo digestione; d) promuove e mantiene le relazioni con gli organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonche' le relazioni sindacali. 3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.
Note all'art. 10: - Per l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18.