Art. 10 
 
                   Direzioni generali territoriali 
 
  1. Sono articolazioni periferiche  del  Ministero,  dipendenti  dal
Dipartimento per i trasporti e la navigazione, le  quattro  direzioni
generali   territoriali   di   seguito   individuate    secondo    le
circoscrizioni territoriali e le sedi che seguono: 
    a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici
aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, con sede  in
Milano; 
    b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per  gli  uffici
aventi sede nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia; 
    c) Direzione generale territoriale del  Centro,  per  gli  uffici
aventi  sede  nelle  regioni:  Toscana,  Umbria,  Lazio,  Abruzzo   e
Sardegna, con sede in Roma; 
    d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi
sede nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata,  Calabria  e
Sicilia, con sede in Napoli. 
  2. A ciascuna direzione  generale  territoriale,  con  funzioni  di
direzione e  coordinamento,  e'  preposto  un  dirigente  di  livello
generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  In  particolare,  il  direttore
generale di ciascuna Direzione generale territoriale: 
    a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
per l'attuazione dei programmi secondo i  principi  di  economicita',
efficacia ed  efficienza  nonche'  di  rispondenza  del  servizio  al
pubblico  interesse,  disponendo,   a   tal   fine,   gli   opportuni
trasferimenti del personale all'interno della direzione generale; 
    b) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la  direttiva
generale del Ministro; 
    c) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle
risorse assegnate alla direzione e di controllo digestione; 
    d) promuove e mantiene le relazioni con gli organi istituzionali,
con le regioni, le province e gli enti locali, nonche'  le  relazioni
sindacali. 
  3.  I  dirigenti  di  cui  al  comma  2  rispondono  al  Capo   del
Dipartimento  per  i  trasporti  e  la  navigazione  in   ordine   al
raggiungimento degli obiettivi strategici ed  istituzionali  ad  essi
affidati. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per l'art. 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18.