Art. 11 
 
          Competenze delle Direzioni generali territoriali 
 
  1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti  attribuite
alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano  e  fatto  salvo  quanto  disposto   dal   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti  di
attuazione, le Direzioni generali territoriali  assicurano,  in  sede
periferica, l'esercizio delle funzioni e  dei  compiti  di  spettanza
statale nelle aree  funzionali  di  cui  all'articolo  42,  comma  1,
lettere c), d) e, per  quanto  di  competenza,  lettera  d-bis),  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Le direzioni generali territoriali svolgono, in particolare,  le
funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) omologazione dei veicoli a motore, loro  rimorchi,  componenti
ed unita' tecniche indipendenti; 
    b) collaudi e revisione dei veicoli in circolazione; 
    c) attivita' in  materia  di  conducenti:  rilascio  di  patenti,
certificati di abilitazione professionale; 
    d) sicurezza dei  sistemi  di  trasporto  ad  impianto  fisso  di
competenza statale, ferme le competenze di ANSFISA relativamente alle
attivita' ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
massa; 
    e) supporto tecnico e amministrativo  per  la  realizzazione  dei
sistemi di trasporto ad impianti fissi; 
    f) navigazione interna di competenza statale; 
    g) immatricolazioni di veicoli; 
    h) circolazione e sicurezza stradale; 
    i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e  con  gli
enti locali; 
    l) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e  controllo
tecnico; 
    m)  espletamento  del  servizio  di  polizia  stradale   di   cui
all'articolo 12, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285; 
    n)  attivita'  in  materia   di   autotrasporto,   autorizzazione
all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli; 
    o) formazione  e  aggiornamento  del  personale  e  attivita'  di
ricerca nelle materie di competenza; 
    p) gestione del contenzioso nelle materie di competenza. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  si
          veda nelle note all'art. 7. 
              - Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d) e d-bis),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per l'art. 12,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  si  veda  nelle  note
          all'art. 8.