Art. 11 Competenze delle Direzioni generali territoriali 1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Le direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti; b) collaudi e revisione dei veicoli in circolazione; c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale; d) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale, ferme le competenze di ANSFISA relativamente alle attivita' ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa; e) supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; f) navigazione interna di competenza statale; g) immatricolazioni di veicoli; h) circolazione e sicurezza stradale; i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali; l) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico; m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; n) attivita' in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli; o) formazione e aggiornamento del personale e attivita' di ricerca nelle materie di competenza; p) gestione del contenzioso nelle materie di competenza.
Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note all'art. 7. - Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d) e d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note all'art. 8.