Art. 12 
 
        Organizzazione delle Direzioni generali territoriali 
 
  1.  L'organizzazione  delle  Direzioni  generali  territoriali   e'
ispirata, stante la necessita' di assicurare l'erogazione dei servizi
all'utenza, al  criterio  della  razionalizzazione  delle  strutture,
tenendo conto della qualita' e della quantita'  dei  servizi  svolti,
della  rilevanza  dei  compiti  e  delle   funzioni   assegnate   con
riferimento  al  bacino  di  utenza  e  all'ambito  territoriale   di
competenza nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero. 
  2.  L'organizzazione,  il  numero  e   i   compiti   degli   uffici
dirigenziali  di  livello  non  generale  in  cui  si  articolano  le
direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto  di  cui
all'articolo 16, comma 3.