Art. 7 
 
        Provveditorati interregionali per le opere pubbliche 
 
  1. Costituiscono strutture periferiche  del  Ministero,  dipendenti
dal  Dipartimento  per  le  opere  pubbliche,  le  risorse  umane   e
strumentali, i Provveditorati interregionali per le opere  pubbliche,
di  seguito  denominati  Provveditorati  interregionali,  individuati
secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono: 
    a) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per  il
Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in  Torino  e  sede
coordinata in Genova; 
    b) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per  la
Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in
Bologna; 
    c) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per  il
Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con  sede
in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; 
    d) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per  la
Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi  coordinate
in Perugia e in Ancona; 
    e) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per  il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in
l'Aquila e in Cagliari; 
    f) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per  la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli  e
sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza; 
    g) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per  la
Sicilia e la Calabria, con sede  in  Palermo  e  sede  coordinata  in
Catanzaro. 
  2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente
di livello generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche»,
nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  3. E' fatta salva la facolta'  per  i  Provveditori  per  le  opere
pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei  titolari
degli  uffici  dirigenziali  non  generali  del  Provveditorato,   le
funzioni vicarie  anche  limitatamente  ad  una  sede  interregionale
coordinata. 
  4. Il Provveditore per le  opere  pubbliche  di  cui  al  comma  1,
lettera c), cura la definizione dei procedimenti pendenti in  materia
di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'art. 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, S.O. n. 77.