Art. 8 Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche 1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) opere pubbliche di competenza del Ministero; b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all'attivita' di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici; c) attivita' di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti e organismi pubblici; d) attivita' di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio; e) supporto all'attivita' di vigilanza del Ministero sull'ANAS S.p.a.; f) supporto all'attivita' di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa europea; g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza e sulle infrastrutture stradali, e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, per le attivita' di competenza; i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; l) supporto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attivita' di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
Note all'art. 8: - Per l'art. 42, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note all'art. 7. - Si riporta l'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N. A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.». - Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017.