Art. 8 
 
 Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche 
 
  1. Ferme restando le competenze in materia  infrastrutturale  delle
Regioni  e  delle  Province  autonome  di   Trento   e   Bolzano,   i
Provveditorati  interregionali  assicurano,   in   sede   decentrata,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza  statale  nelle
aree funzionali di cui all'articolo 42,  comma  1,  lettere  a),  b),
d-ter), d-quater) e, per quanto di  competenza,  lettera  d-bis)  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Fatto salvo quanto disposto dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  112  e  dai  conseguenti  provvedimenti  di  attuazione,  i
Provveditorati interregionali svolgono, in particolare,  le  funzioni
di competenza nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) opere pubbliche di competenza del Ministero; 
    b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto  al
Ministero all'attivita'  di  vigilanza  sulle  reti  infrastrutturali
finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici; 
    c)  attivita'   di   supporto   su   base   convenzionale   nella
programmazione,  progettazione  ed  esecuzione  di  opere  anche   di
competenza di  Amministrazioni  non  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, economico e non, nonche' di Enti e organismi pubblici; 
    d) attivita' di  competenza  statale  di  supporto  degli  Uffici
territoriali di governo in  materia  di  repressione  dell'abusivismo
edilizio; 
    e) supporto all'attivita' di vigilanza  del  Ministero  sull'ANAS
S.p.a.; 
    f) supporto all'attivita' di gestione da parte del Ministero  dei
programmi di iniziativa europea; 
    g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; 
    h)  supporto  alla  Direzione  generale  per  le  strade   e   le
autostrade, l'alta sorveglianza e sulle infrastrutture stradali, e la
vigilanza sui contratti concessori autostradali, per le attivita'  di
competenza; 
    i)  espletamento  del  servizio  di  polizia  stradale   di   cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    l) supporto al Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per  lo
svolgimento, in ambito territoriale, delle attivita' di vigilanza  di
cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per l'art. 42,  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  si
          veda nelle note all'art. 7. 
              - Si riporta l'art.  12,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): 
              «Art.  12  (Espletamento   dei   servizi   di   polizia
          stradale). -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta: 
                a)  in  via  principale  alla   specialita'   Polizia
          Stradale della Polizia di Stato; 
                b) alla Polizia di Stato; 
                c) all'Arma dei carabinieri; 
                d) al Corpo della guardia di finanza; 
                d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                e) ai Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                f) ai funzionari del Ministero  dell'interno  addetti
          al servizio di polizia stradale; 
                f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
                a) dal personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N. A.S.; 
                b) dal personale degli uffici competenti  in  materia
          di viabilita' delle regioni, delle province e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
                c) dai dipendenti dello Stato, delle province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
                d) dal personale dell'ente  ferrovie  dello  Stato  e
          delle ferrovie e  tramvie  in  concessione,  che  espletano
          mansioni ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni e limitatamente alle  violazioni  commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
                e) dal personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7. 
              3-bis. I servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1,  lettere
          c) e d), possono inoltre  essere  effettuati  da  personale
          abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
          e   ai   trasporti   in   condizione   di   eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
              4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
              5. I soggetti indicati nel presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.». 
              -  Il  decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  106
          (Adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE)  n.  305/2011,  che  fissa  condizioni
          armonizzate per  la  commercializzazione  dei  prodotti  da
          costruzione e  che  abroga  la  direttiva  89/106/CEE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159  del  10  luglio
          2017.