Art. 9 
 
Organizzazione  dei  Provveditorati  interregionali  per   le   opere
                              pubbliche 
 
  1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali  e'  ispirata
al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture,  tenendo
conto della qualita' e della  quantita'  dei  servizi  svolti,  della
rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con  riferimento  al
bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche'  alla
dotazione organica complessiva del Ministero. 
  2. Presso ciascun Provveditorato interregionale opera  il  Comitato
tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato. 
  3. Il Comitato e' costituito, per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispetto del principio
di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed e' composto dai
seguenti membri: 
    a) il Provveditore interregionale, con funzioni di Presidente; 
    b) dirigenti degli uffici di livello  dirigenziale  non  generale
del provveditorato interregionale; 
    c)  un  avvocato   dello   Stato   designato   dalle   Avvocature
distrettuali   rientranti   nella   competenza    territoriale    del
Provveditorato interregionale; 
    d) un rappresentante della Ragioneria  territoriale  dello  Stato
della citta' sede del Provveditorato interregionale; 
    e) un rappresentante del Ministero dell'interno, della Prefettura
della citta' sede del Provveditorato interregionale; 
    f) un rappresentante dell'Agenzia del  Demanio,  designato  dalle
Direzioni territoriali interessate; 
    g) un rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
    h) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    i)  un  rappresentante   del   Ministero   della   giustizia   su
designazione dei Presidenti delle Corti  d'Appello  i  cui  distretti
rientrino nella competenza territoriale del Provveditorato; 
    l) un rappresentante del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  e  per  il  turismo,  scelto  tra  i  Soprintendenti   nel
territorio di competenza del Provveditorato; 
    m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
  4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare,  in  qualita'
di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e
tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. 
  5. Il decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  3,  stabilisce  le
modalita' di convocazione e deliberazione dei Comitati. 
  6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: 
    a) sui progetti preliminari, definitivi  ed  esecutivi  di  opere
attribuite alla  competenza  del  Provveditorato  interregionale,  da
eseguire a cura dello Stato  e  a  totale  suo  carico,  nonche'  sui
progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando
siano finanziati dallo Stato per almeno  il  cinquanta  per  cento  e
comunque per opere per le quali le disposizioni di  legge  richiedano
il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo  non
ecceda i venticinque milioni di euro; 
    b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti  alla  competenza
del Provveditorato interregionale per maggiori oneri o per esonero di
penalita' contrattuali e per  somme  non  eccedenti  i  cinquantamila
euro; 
    c) sulle proposte di  risoluzione  o  rescissione  di  contratti,
nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi  per  opere  di  importi
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; 
    d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; 
    e) sulla concessione di proroghe superiori a  trenta  giorni  dei
termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori; 
    f)   sugli   affari   di   competenza   degli    organi    locali
dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i  quali  le
disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato; 
    g) sugli  affari  per  i  quali  il  Provveditore  interregionale
ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato. 
  7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono  corrisposte
indennita', emolumenti o rimborsi spese. 
  8.  L'organizzazione,  il  numero  e   i   compiti   degli   uffici
dirigenziali  di  livello  non  generale  in  cui  si  articolano   i
Provveditorati interregionali per le opere  pubbliche  sono  definiti
con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3.