Art. 9 Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche 1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero. 2. Presso ciascun Provveditorato interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato. 3. Il Comitato e' costituito, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed e' composto dai seguenti membri: a) il Provveditore interregionale, con funzioni di Presidente; b) dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del provveditorato interregionale; c) un avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale; d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato della citta' sede del Provveditorato interregionale; e) un rappresentante del Ministero dell'interno, della Prefettura della citta' sede del Provveditorato interregionale; f) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, designato dalle Direzioni territoriali interessate; g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i) un rappresentante del Ministero della giustizia su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui distretti rientrino nella competenza territoriale del Provveditorato; l) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, scelto tra i Soprintendenti nel territorio di competenza del Provveditorato; m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. 5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3, stabilisce le modalita' di convocazione e deliberazione dei Comitati. 6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del Provveditorato interregionale, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro; b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato interregionale per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro; c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori; f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato; g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato. 7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese. 8. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3.