Art. 16 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Le imprese controparti degli interventi di cui al presente  Capo
soddisfano i seguenti requisiti: 
    a) l'impresa presenta due degli ultimi tre bilanci di  esercizio,
approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, fermo restando
che l'ultimo di tali bilanci e' riferito ad una data non anteriore di
diciotto mesi rispetto alla data della richiesta di intervento; 
    b) l'impresa non si trova in situazione di difficolta', ai  sensi
dell'articolo  2,  n.  18,  del   Regolamento   n.   651/2014   della
Commissione, del  17  giugno  2014,  alle  date  di  richiesta  e  di
erogazione  dell'intervento;  il  presente   requisito   si   intende
soddisfatto  qualora  l'impresa  beneficiaria   rispetti   tutte   le
condizioni di seguito indicate: 
      1) in base all'ultima  situazione  patrimoniale  approvata,  il
rapporto tra le perdite e il capitale sociale e' inferiore al 50  per
cento; 
      2) almeno una volta nel corso degli  ultimi  due  esercizi,  il
rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore
a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e'
stato maggiore di 1,0 il tutto come risultante dai  relativi  bilanci
di esercizio approvati e sottoposti a revisione legale; 
      3) non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le
condizioni previste per l'apertura nei suoi  confronti  di  una  tale
procedura, su richiesta dei suoi creditori; 
      4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per  il  salvataggio  non
rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' soggetta a un
piano  di  ristrutturazione,  ai  sensi  della  Comunicazione   della
Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e  la
ristrutturazione di imprese non finanziarie  in  difficolta'  (2014/C
249/01)»; 
    c) l'impresa non e'  societa'  a  partecipazione  pubblica,  come
definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n),  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  ad  eccezione  delle  predette
societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al dieci  per
cento del capitale sociale e delle societa' quotate, come definite ai
sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  p),  del  medesimo  decreto
legislativo n. 175 del 2016; 
    d) alle  date  di  richiesta  e  di  erogazione  dell'intervento,
l'impresa non  presenta  in  Centrale  Rischi  della  Banca  d'Italia
segnalazioni di «sofferenze a sistema» ne' un  rapporto  tra  «totale
sconfinamenti per cassa» e «totale  accordato  operativo  per  cassa»
superiore al venti per cento. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti del Regolamento n.  651/2014  della
          Commissione del 17 giugno 2014 si ved nelle  note  all'art.
          5. 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e' riportato nelle  note
          all'art. 5.