Art. 16 Requisiti di accesso 1. Le imprese controparti degli interventi di cui al presente Capo soddisfano i seguenti requisiti: a) l'impresa presenta due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, fermo restando che l'ultimo di tali bilanci e' riferito ad una data non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data della richiesta di intervento; b) l'impresa non si trova in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti tutte le condizioni di seguito indicate: 1) in base all'ultima situazione patrimoniale approvata, il rapporto tra le perdite e il capitale sociale e' inferiore al 50 per cento; 2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato maggiore di 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio approvati e sottoposti a revisione legale; 3) non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori; 4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01)»; c) l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al dieci per cento del capitale sociale e delle societa' quotate, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016; d) alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento, l'impresa non presenta in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di «sofferenze a sistema» ne' un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 si ved nelle note all'art. 5. - Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e' riportato nelle note all'art. 5.