Art. 17 
 
               Tipologie e dimensione degli interventi 
 
  1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente  Capo
sono effettuati mediante: 
    a) la partecipazione ad aumenti di capitale; 
    b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili. 
  2. Gli interventi disciplinati dal presente  Capo  sono  effettuati
dal  Patrimonio  Destinato   esclusivamente   in   presenza   di   un
contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato,
come definito ai sensi del quadro normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al  30  per
cento  dell'importo  totale  dell'intervento  richiesto  dall'impresa
proponente l'investimento. 
  3. Gli interventi del  Patrimonio  Destinato  sono  effettuati  nel
rispetto dei seguenti limiti: 
    a) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni  quotate  in
un  mercato   regolamentato,   l'intervento   non   puo'   comportare
l'attribuzione  al  Patrimonio  Destinato  di  un  numero  di  azioni
complessivamente  superiore  alla  percentuale  di  capitale  votante
immediatamente inferiore a  quella  che  comporterebbe  l'obbligo  di
promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla societa' medesima; 
    b) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni non quotate,
l'intervento  non  puo'  comportare  l'attribuzione   al   Patrimonio
Destinato di un numero di azioni che attribuiscono  il  controllo  di
diritto dell'impresa; 
    c) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni non quotate,
negli interventi  di  cui  al  comma  1,  il  valore  dell'intervento
richiesto non puo' in ogni caso essere superiore al valore  pre-money
risultante dalla valutazione dell'esperto indipendente. 
  4.  L'intervento  del  Patrimonio   Destinato   consistente   nella
sottoscrizione  di  prestiti  obbligazionari  convertibili   non   e'
inferiore a 1 milione di euro per  ciascun  prestito  e  l'intervento
consistente nella  partecipazione  ad  aumenti  di  capitale  non  e'
inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale. 
  5.  Nel  caso  di  societa'  costituite  in  forma  cooperativa  le
operazioni di cui  al  presente  Capo  sono  effettuate  mediante  la
sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all'articolo  2526  del
codice civile. Resta fermo quanto previsto ai commi 2, 3 e  4.  Nella
definizione dei diritti amministrativi e patrimoniali attributi dagli
strumenti finanziari si applicano in quanto compatibili gli  articoli
18, 19, 20 e 21. I limiti e le condizioni  di  intervento  che  fanno
riferimento  al  capitale  sociale   dell'impresa   richiedente,   si
intendono riferiti  al  patrimonio  netto  contabile  della  societa'
cooperativa  beneficiaria,  come  risultante   dall'ultimo   bilancio
regolarmente  approvato.  Gli  strumenti  finanziari  e  la  relativa
remunerazione costituiscono una riserva divisibile. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2526  del
          codice civile: 
                «Art. 2526 (Soci finanziatori e altri  sottoscrittori
          di titoli di debito). - L'atto costitutivo  puo'  prevedere
          l'emissione di strumenti finanziari, secondo la  disciplina
          prevista per le societa' per azioni. 
                L'atto costitutivo stabilisce i diritti  patrimoniali
          o  anche  amministrativi  attribuiti  ai  possessori  degli
          strumenti finanziari  e  le  eventuali  condizioni  cui  e'
          sottoposto il  loro  trasferimento.  I  privilegi  previsti
          nella ripartizione degli utili e nel rimborso del  capitale
          non  si  estendono  alle  riserve  indivisibili   a   norma
          dell'articolo  2545  ter.  Ai   possessori   di   strumenti
          finanziari non puo', in ogni caso, essere  attribuito  piu'
          di  un  terzo  dei  voti  spettanti  all'insieme  dei  soci
          presenti  ovvero  rappresentati   in   ciascuna   assemblea
          generale. 
                Il recesso dei  possessori  di  strumenti  finanziari
          forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli  articoli
          2437 e seguenti. 
                La  cooperativa  cui  si  applicano  le  norme  sulla
          societa'  a  responsabilita'  limitata  puo'   offrire   in
          sottoscrizione    strumenti    privi    di    diritti    di
          amministrazione solo a investitori qualificati.»