Art. 17 Tipologie e dimensione degli interventi 1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Capo sono effettuati mediante: a) la partecipazione ad aumenti di capitale; b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili. 2. Gli interventi disciplinati dal presente Capo sono effettuati dal Patrimonio Destinato esclusivamente in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato, come definito ai sensi del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al 30 per cento dell'importo totale dell'intervento richiesto dall'impresa proponente l'investimento. 3. Gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati nel rispetto dei seguenti limiti: a) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non puo' comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni complessivamente superiore alla percentuale di capitale votante immediatamente inferiore a quella che comporterebbe l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla societa' medesima; b) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni non quotate, l'intervento non puo' comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni che attribuiscono il controllo di diritto dell'impresa; c) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni non quotate, negli interventi di cui al comma 1, il valore dell'intervento richiesto non puo' in ogni caso essere superiore al valore pre-money risultante dalla valutazione dell'esperto indipendente. 4. L'intervento del Patrimonio Destinato consistente nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili non e' inferiore a 1 milione di euro per ciascun prestito e l'intervento consistente nella partecipazione ad aumenti di capitale non e' inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale. 5. Nel caso di societa' costituite in forma cooperativa le operazioni di cui al presente Capo sono effettuate mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile. Resta fermo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. Nella definizione dei diritti amministrativi e patrimoniali attributi dagli strumenti finanziari si applicano in quanto compatibili gli articoli 18, 19, 20 e 21. I limiti e le condizioni di intervento che fanno riferimento al capitale sociale dell'impresa richiedente, si intendono riferiti al patrimonio netto contabile della societa' cooperativa beneficiaria, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Gli strumenti finanziari e la relativa remunerazione costituiscono una riserva divisibile.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2526 del codice civile: «Art. 2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societa' per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e' sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545 ter. Ai possessori di strumenti finanziari non puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa' a responsabilita' limitata puo' offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.»