Art. 18 
 
           Condizioni economiche degli aumenti di capitale 
 
  1. La sottoscrizione di aumenti di capitale da parte del Patrimonio
Destinato e' effettuata alle condizioni economiche definite all'esito
delle procedure istruttorie di cui all'articolo  25,  comma  4,  come
specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato,  tenendo  conto
anche dei seguenti criteri: 
    a) con riferimento alle societa' per azioni, con  azioni  quotate
in un mercato regolamentato, il valore pari al minore  tra  la  media
ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni  che
precedono la data della richiesta di intervento, nei quindici  giorni
di calendario che precedono l'annuncio al mercato della richiesta  di
intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio  al
mercato della richiesta di intervento; 
    b) con riferimento alle societa' per azioni, le  cui  azioni  non
sono quotate in  un  mercato  regolamentato,  il  valore  di  mercato
dell'impresa proponente come risultante da una valutazione effettuata
da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto  Indipendente
si basa su una vendor due diligence predisposta dal  revisore  legale
dell'impresa richiedente,  se  presente,  ovvero  da  altri  soggetti
dotati di adeguata  esperienza  e  qualificazione  professionale;  la
valutazione e' effettuata  applicando  metodi  comunemente  applicati
nella  prassi;  il  valore  di  mercato  dell'impresa  proponente  e'
approvato dall'organo amministrativo della  stessa,  previo  positivo
parere dell'organo di controllo. 
  2. Le condizioni per la sottoscrizione dell'aumento di capitale  da
parte del Patrimonio Destinato  sono  le  medesime,  o  comunque  non
deteriori rispetto ad esse, di quelle del co-investimento privato. 
  3. Fermo restando quanto indicato all'articolo 17, comma 2, in caso
di  aumento  di  capitale  in  opzione  ai  soci,  l'intervento   del
Patrimonio Destinato e'  effettuato,  in  esercizio  del  diritto  di
opzione che sara' ad esso gratuitamente assegnato ovvero con  impegno
di sottoscrizione dell'inoptato, remunerato a condizioni  di  mercato
oppure con modalita' equipollenti, ad un valore pari  al  minore  fra
quello risultante applicando  i  criteri  di  cui  comma  1,  e,  ove
applicabile, il TERP (prezzo teorico  ex  diritto)  delle  azioni  di
nuova emissione scontato almeno del 10  per  cento,  come  concordato
dall'impresa richiedente con le banche collocatrici.