Art. 19 Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari convertibili 1. Gli interventi del Patrimonio Destinato mediante prestiti obbligazionari convertibili possono essere effettuati esclusivamente a favore di societa' per azioni alle quali e' stato assegnato un rating rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019. 2. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili e' effettuata alle medesime condizioni contemporaneamente offerte al co-investitore privato, comunque nel rispetto delle seguenti condizioni, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato: a) la durata e' di massimo sette anni, con riferimento alle societa' per azioni, quotate in un mercato regolamentato, e di massimo cinque anni, con riferimento alle societa' per azioni, non quotate; b) il prezzo di sottoscrizione dello strumento e' determinato: 1) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento; 2) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b), in quanto compatibili; c) il valore nominale dello strumento e' determinato: 1) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non superiore al 140 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato ai sensi della lettera b) per il numero delle azioni di nuova emissione della societa' da assegnare in conversione ai sensi del relativo regolamento del prestito; 2) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non superiore al 130 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato ai sensi della precedente lettera b) per il numero delle azioni di nuova emissione della societa' da assegnare in conversione ai sensi del relativo regolamento del prestito; d) lo strumento maturera' interessi pagabili annualmente ad un tasso determinato con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base dei tassi di interesse applicati sul mercato alla data di richiesta dell'intervento in relazione a strumenti simili e, con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, in funzione del rating attribuito alla societa' da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI); in ogni caso, il tasso di interesse applicabile allo strumento non e' inferiore a zero; e) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, qualora alla data di scadenza del prestito il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente rimborsa lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante la consegna di tali azioni; il valore delle azioni da assegnare in conversione e' calcolato con le stesse modalita' utilizzate per il calcolo del valore delle azioni alla data di emissione, fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente sia anteriore di non oltre novanta giorni rispetto alla data di scadenza; f) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili possono prevedere che ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data.