Art. 19 
 
   Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari convertibili 
 
  1.  Gli  interventi  del  Patrimonio  Destinato  mediante  prestiti
obbligazionari convertibili possono essere effettuati  esclusivamente
a favore di societa' per azioni alle  quali  e'  stato  assegnato  un
rating rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna  (ECAI)
in data non precedente al 31 dicembre 2019. 
  2. La sottoscrizione di  prestiti  obbligazionari  convertibili  e'
effettuata alle medesime  condizioni  contemporaneamente  offerte  al
co-investitore  privato,  comunque  nel   rispetto   delle   seguenti
condizioni,  come  eventualmente  specificate  dal  Regolamento   del
Patrimonio Destinato: 
    a) la durata e' di  massimo  sette  anni,  con  riferimento  alle
societa' per azioni,  quotate  in  un  mercato  regolamentato,  e  di
massimo cinque anni, con riferimento alle societa'  per  azioni,  non
quotate; 
    b) il prezzo di sottoscrizione dello strumento e' determinato: 
      1) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate
in un mercato regolamentato,  sulla  base  del  valore  azionario  di
mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base  della  minore
tra le  medie  ponderate  dei  prezzi  ufficiali  di  quotazione  nei
quindici giorni di calendario che  precedono  la  data  di  richiesta
dell'intervento, nei quindici  giorni  che  precedono  l'annuncio  al
mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei  sei  mesi
che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento; 
      2) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni  non
sono quotate in un mercato regolamentato,  con  le  stesse  modalita'
previste  dall'articolo  18,  comma  1,   lettera   b),   in   quanto
compatibili; 
    c) il valore nominale dello strumento e' determinato: 
      1) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate
in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non superiore al
140 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato ai  sensi  della
lettera b) per il  numero  delle  azioni  di  nuova  emissione  della
societa'  da  assegnare  in  conversione  ai   sensi   del   relativo
regolamento del prestito; 
      2) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni  non
sono quotate in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non
superiore al 130 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato  ai
sensi della precedente lettera b) per il numero delle azioni di nuova
emissione della societa' da assegnare in  conversione  ai  sensi  del
relativo regolamento del prestito; 
    d) lo strumento maturera' interessi pagabili  annualmente  ad  un
tasso determinato con riferimento alle societa' con azioni quotate in
un mercato regolamentato, sulla base dei tassi di interesse applicati
sul mercato alla data di richiesta  dell'intervento  in  relazione  a
strumenti simili e, con riferimento alle societa' le cui  azioni  non
sono quotate in un mercato  regolamentato,  in  funzione  del  rating
attribuito alla societa' da un'agenzia di rating del credito  esterna
(ECAI);  in  ogni  caso,  il  tasso  di  interesse  applicabile  allo
strumento non e' inferiore a zero; 
    e) con riferimento alle societa' per azioni, le  cui  azioni  non
sono quotate su  un  mercato  regolamentato,  qualora  alla  data  di
scadenza  del  prestito  il  valore  delle  azioni  da  assegnare  in
conversione  sia  superiore  o  uguale  al  valore   nominale   dello
strumento,  l'emittente  rimborsa  lo  strumento,   alternativamente,
mediante pagamento in denaro di  un  importo  pari  al  valore  delle
azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante  la  consegna  di
tali azioni; il valore delle azioni da assegnare  in  conversione  e'
calcolato con le stesse  modalita'  utilizzate  per  il  calcolo  del
valore delle azioni alla data di emissione,  fermo  restando  che  la
valutazione dell'esperto indipendente  sia  anteriore  di  non  oltre
novanta giorni rispetto alla data di scadenza; 
    f) i  contratti  che  disciplinano  l'intervento  del  Patrimonio
Destinato  mediante   sottoscrizione   di   prestiti   obbligazionari
convertibili possono prevedere che ad ogni data  di  pagamento  degli
interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il
prestito mediante il pagamento  in  denaro  di  un  importo  pari  al
maggiore tra il valore nominale dello strumento  e  il  valore  delle
azioni da assegnare in conversione a tale data.