Art. 20 
 
                    Modalita' di disinvestimento 
 
  1.  In  ragione  della  natura  temporanea  degli  interventi   del
Patrimonio Destinato, sono previsti meccanismi contrattuali idonei ad
assicurare   il   disinvestimento.   Tali   meccanismi   contrattuali
garantiscono adeguati  livelli  di  valorizzazione  dell'investimento
effettuato e di protezione dal rischio e possono  comprendere,  oltre
alla possibilita' per l'impresa beneficiaria di acquistare le  azioni
o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato anche i seguenti: 
    a) per le societa' con azioni per  azioni,  quotate  sui  mercati
regolamentati, la cessione della  partecipazione  o  degli  strumenti
finanziari sul mercato a uno o piu' investitori; 
    b) per le societa' per azioni, con azioni non quotate: 
      1) una procedura che preveda la quotazione delle  azioni  della
societa' beneficiaria al ricorrere  dei  relativi  presupposti  e  la
contestuale  dismissione  in  via  prioritaria  della  partecipazione
detenuta dal Patrimonio Destinato; 
      2) il diritto del Patrimonio Destinato di co-vendita in caso di
dismissione  della  partecipazione  dei  soci  di  maggioranza  della
societa'; 
      3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere  la  vendita
della partecipazione dei soci di maggioranza in caso di  opportunita'
di dismissione del controllo sulla societa'; 
      4) il  diritto  del  Patrimonio  Destinato  di  recedere  dalla
societa' o in alternativa l'obbligo dei  soci  di  maggioranza  della
societa' di acquistare la partecipazione o gli  strumenti  finanziari
del Patrimonio Destinato.