Art. 20 Modalita' di disinvestimento 1. In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato, sono previsti meccanismi contrattuali idonei ad assicurare il disinvestimento. Tali meccanismi contrattuali garantiscono adeguati livelli di valorizzazione dell'investimento effettuato e di protezione dal rischio e possono comprendere, oltre alla possibilita' per l'impresa beneficiaria di acquistare le azioni o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato anche i seguenti: a) per le societa' con azioni per azioni, quotate sui mercati regolamentati, la cessione della partecipazione o degli strumenti finanziari sul mercato a uno o piu' investitori; b) per le societa' per azioni, con azioni non quotate: 1) una procedura che preveda la quotazione delle azioni della societa' beneficiaria al ricorrere dei relativi presupposti e la contestuale dismissione in via prioritaria della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; 2) il diritto del Patrimonio Destinato di co-vendita in caso di dismissione della partecipazione dei soci di maggioranza della societa'; 3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere la vendita della partecipazione dei soci di maggioranza in caso di opportunita' di dismissione del controllo sulla societa'; 4) il diritto del Patrimonio Destinato di recedere dalla societa' o in alternativa l'obbligo dei soci di maggioranza della societa' di acquistare la partecipazione o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato.