Art. 21 
 
             Governance e condizioni pro-concorrenziali 
 
  1.  In  ragione  della  natura  temporanea  degli  interventi   del
Patrimonio  Destinato  e   dell'assunzione   di   partecipazioni   di
minoranza: 
    a) i contratti relativi all'intervento del  Patrimonio  Destinato
possono prevedere che  al  Patrimonio  Destinato  sia  attribuito  il
diritto di designare componenti negli  organi  di  amministrazione  e
controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard
di mercato di operazioni  simili  agli  interventi  disciplinati  dal
presente decreto; 
    b) il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina i criteri e
le priorita' sulla base dei quali il Patrimonio medesimo  esercita  i
diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute. 
  2.  I  contratti  che  disciplinano  l'intervento  del   Patrimonio
Destinato possono prevedere, tra l'altro: 
    a) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e
dei suoi soci di controllo fino alla cessazione  dell'intervento  del
Patrimonio Destinato, ivi inclusi impegni  in  materia  di  riduzione
delle disparita' di genere nel sistema retributivo e  in  materia  di
parita' di trattamento tra i generi  all'interno  dell'organizzazione
aziendale; 
    b) specifiche ipotesi di risoluzione  anticipata  dell'intervento
in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni; 
    c) l'impegno dell'impresa richiedente  a  utilizzare  le  risorse
acquisite  anche  per  effettuare  investimenti  volti  a  conseguire
obbiettivi connessi alla  transizione  verde  e  alla  trasformazione
digitale; 
    d) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al
riacquisto di azioni proprie; 
    e) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa  richiedente  a
non avviare attivita' in concorrenza con quelle dell'impresa stessa; 
    f)  l'impegno  dell'impresa  richiedente  a   non   delocalizzare
know-how e attivita' produttive all'estero e a non trasferire la sede
sociale all'estero; 
    g) limiti  e  impegni  relativi  al  rimborso  dell'indebitamento
esistente nonche' all'utilizzo delle  somme  erogate  dal  Patrimonio
Destinato; 
    h) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti
apicali o con responsabilita' strategiche.