Art. 15 Tesseramento 1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o societa' sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. 2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attivita' e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla societa' sportiva cui e' associato, nonche' di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. 3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.