Art. 15 
 
                            Tesseramento 
 
  1.  Con  l'atto  di  tesseramento  l'atleta  instaura  un  rapporto
associativo con la propria associazione o societa'  sportiva  o,  nei
casi ammessi, con la  Federazione  Sportiva  Nazionale  o  Disciplina
Sportiva Associata. 
  2. Il tesserato ha diritto  di  partecipare  all'attivita'  e  alle
competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale,  dalla
Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di  Promozione  Sportiva  di
appartenenza dell'associazione  o  dalla  societa'  sportiva  cui  e'
associato, nonche' di  concorrere,  ove  in  possesso  dei  requisiti
previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi  e  di
partecipare  alle  assemblee  degli  organi  consiliari,  secondo  le
previsioni statutarie e regolamentari. 
  3. Gli atleti tesserati,  nell'esercizio  della  pratica  sportiva,
sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP,
dal IPC e dalla federazione  nazione  ed  internazionale,  Disciplina
Sportiva  Associata   o   dall'Ente   di   Promozione   Sportiva   di
appartenenza.