Art. 16 Tesseramento degli atleti minorenni 1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa puo' essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilita' genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile. 2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. 3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa' o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2. 4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
Note all'art. 16: - La legge 5 febbraio 1992, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, reca «Nuove norme sulla cittadinanza».