Art. 16 
 
                 Tesseramento degli atleti minorenni 
 
  1. La richiesta di tesseramento del minore deve  essere  presentata
tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni  naturali  e  delle
aspirazioni del minore. Essa puo' essere compiuta  disgiuntamente  da
ciascun genitore nel rispetto della responsabilita'  genitoriale.  Si
applicano, in caso  di  disaccordo  o  di  esercizio  difforme  dalle
decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo  316  del  codice
civile.  In  caso  di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli
effetti  civili,  annullamento,  nullita'  del   matrimonio   e   nei
procedimenti  relativi  ai  figli  nati  fuori  dal  matrimonio,   si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del
codice civile. 
  2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di eta' non  puo'  essere
tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. 
  3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche
non in regola con le norme  relative  all'ingresso  e  al  soggiorno,
laddove siano iscritti da almeno  un  anno  a  una  qualsiasi  classe
dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso
societa'  o  associazioni   affiliate   alle   Federazioni   Sportive
Nazionali,  alle  Discipline  Sportive  Associate  o  agli  Enti   di
Promozione Sportiva,  anche  paralimpici,  con  le  stesse  procedure
previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1
e 2. 
  4. Il tesseramento  di  cui  al  comma  3  resta  valido,  dopo  il
compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle
procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei
soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge  5  febbraio
1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta. 
 
          Note all'art. 16: 
              - La legge 5 febbraio 1992,  n.  91,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992,  n.  38,  reca  «Nuove
          norme sulla cittadinanza».