Art. 10 
 
                          Impianti sportivi 
                    siti in Provincia di Bolzano 
 
  1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all'articolo 9,
comma 1, numero 11), del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto  1972,  n.  670,  il  parere  di  idoneita'  sportiva  di  cui
all'articolo 9, per  gli  impianti  sportivi  siti  in  provincia  di
Bolzano e'  rilasciato  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  nel
rispetto  delle  prescrizioni  previste  dalle  Federazioni  sportive
internazionali. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si veda
          nelle note alle premesse.