Art. 9 
 
                          Commissione unica 
                    per l'impiantistica sportiva 
 
  1. La Commissione  unica  per  l'impiantistica  sportiva,  operante
presso il CONI, e' l'organo competente  a  rilasciare  il  parere  di
idoneita' sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n.
302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi
quelli scolastici, nel rispetto  delle  prescrizioni  previste  dalle
Federazioni Sportive Internazionali in  relazione  alla  pratica  dei
rispettivi sport.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso  delegata  in  materia  di
sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  riorganizzati  i  compiti  e  la
composizione della suddetta Commissione,  prevedendo  che  la  stessa
operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a  2
milioni di euro  e,  negli  altri  casi,  tramite  sue  articolazioni
regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI. 
  2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione  gli  aspetti
relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti normativi del Regio decreto legge 2
          febbraio 1939, n. 302 e della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          si veda nelle note alle premesse.