Art. 16 
 
                   Fattori di rischio e contrasto 
                della violenza di genere nello sport 
 
  1.  Le  Federazioni  sportive  nazionali,  le  Discipline  sportive
associate,  gli  Enti  di  promozione  sportiva  e  le   Associazioni
benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  le  linee
guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo
dell'attivita' sportiva e dei codici di condotta a tutela dei  minori
e per la prevenzione delle molestie, della violenza di  genere  e  di
ogni  altra  condizione  di  discriminazione  prevista  dal   decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione,
convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale.  Le
linee guida vengono elaborate con validita' quadriennale  sulla  base
delle caratteristiche delle diverse  Associazioni  e  delle  Societa'
sportive e delle persone tesserate. 
  2. Le Associazioni e le Societa'  sportive  dilettantistiche  e  le
Societa' sportive professionistiche  devono  predisporre  e  adottare
entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee  guida  di  cui  al
comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attivita' sportiva
nonche' codici di condotta ad esse conformi. In caso di  affiliazione
a piu' Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate,
Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite,  esse  possono
applicare  le  linee  guida  emanate  da  uno  solo  degli  enti   di
affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri. 
  3. Le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche e  societa'
sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui  al
comma 2 sono sanzionate secondo le  procedure  disciplinari  adottate
dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive  associate,
enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono
affiliate. 
  4. Le  Associazioni  e  Societa'  sportive  dilettantistiche  e  le
Societa'  sportive  professionistiche,  gia'  dotate  di  un  modello
organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2. 
  5.  I  regolamenti  delle  Federazioni  sportive  nazionali,  delle
Discipline sportive associate, degli Enti di  promozione  sportiva  e
delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni  disciplinari
a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui  al  capo
II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i  reati  di
cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,   600-quater,   600-quater.1,
600-quinquies,  604-bis,  604-ter,  609-bis,   609-ter,   609-quater,
609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale. 
  6. Il  CONI,  le  Federazioni  sportive  nazionali,  le  Discipline
sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le  Associazioni
benemerite, le Associazioni e le Societa' sportive dilettantistiche e
le Societa'  sportive  professionistiche  possono  costituirsi  parte
civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle  ipotesi
di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          11 aprile 2006, n. 198 e del decreto legislativo  8  giugno
          2001, n. 231, si veda nelle note alle premesse.