Art. 35 
 
                           Accompagnamento 
 
  1. Le persone con disabilita', la  cui  condizione  pregiudichi  la
pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono  essere  assistite
da un accompagnatore. 
  2. La funzione di accompagnatore puo' essere svolta da  maestri  di
sci specializzati per tale accompagnamento  o  personale  formato  da
Associazioni  sportive  operanti  nell'ambito  della  disabilita'   e
iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche o  da  qualunque  altro  soggetto  indicato
dalla persona con disabilita' quale suo accompagnatore.