Art. 23 
 
    Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali 
 
  1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole:  «di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  50
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni  e
150 milioni di euro in favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «per 250  milioni  di  euro  in
favore dei comuni e per 30 milioni di euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province», sono sostituite dalle  parole:  «per
1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di  euro
in favore delle citta' metropolitane e delle province». 
  2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle  Regioni  e  delle
Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260  milioni  di
euro per l'anno 2021 a favore delle  Regioni  a  statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le risorse di cui al primo periodo  sono  ripartite  tra  le
Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata  dal
tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, in relazione alla  situazione  di  emergenza  e  tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo  Stato  a  ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese, nonche' della previsione
di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
178. Il predetto ristoro puo' essere attuato anche mediante riduzione
del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari  a  1.260
milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.