Art. 23 Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali 1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province»; b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province». 2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonche' della previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro puo' essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021. 3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.