Art. 24 
 
Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province  autonome
                         nell'esercizio 2020 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  finanze
e' istituito per l'anno 2021 un fondo  con  una  dotazione  di  1.000
milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso  delle
spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020  per
l'acquisto di dispositivi di  protezione  individuale  e  altri  beni
sanitari inerenti l'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto
l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore  delle  Regioni  e
delle Province autonome, secondo modalita' individuate  con  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  anche  tenuto  conto  delle  spese
effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome. 
  3.  Il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   provvede
all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni  e  Province  autonome  a
valere sul fondo di  cui  al  comma  1  concorrono  alla  valutazione
dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.