Art. 25 
 
                        Imposta di soggiorno 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro  per
l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' del contributo di soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, in conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
contenimento del COVID-19. 
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.