Art. 26 
 
Fondo per il  sostegno  delle  attivita'  economiche  particolarmente
                colpite dall'emergenza epidemiologica 
 
  1. Per l'anno 2021 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di  200  milioni  di
euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano  da  destinare  al  sostegno   delle   categorie   economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19,  ivi  incluse  le
imprese esercenti attivita' commerciale o  di  ristorazione  operanti
nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni  e
degli eventi privati. Il riparto  del  fondo  fra  le  Regioni  e  le
Province autonome e' effettuato, sulla base della proposta  formulata
dalle  Regioni  in  sede  di  auto-coordinamento,  con  decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, da adottare  entro  30  giorni  dall'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.  Ai  relativi
oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 42.