Art. 28 
 
Regime-quadro  per  l'adozione  di  misure  di  aiuti  di  Stato  per
                        l'emergenza COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2,  le  parole:  «800.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»; 
    b) all'articolo 54, il comma 3 e' cosi' sostituito: 
      «3. Gli aiuti non possono superare l'importo  di  270.000  euro
per  ciascuna  impresa   operante   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna  impresa  operante  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto  puo'
essere concesso sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,  agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre forme come  anticipi  rimborsabili,
garanzie, prestiti e  partecipazioni,  a  condizione  che  il  valore
nominale totale di tali misure non superi  il  massimale  di  270.000
euro o 225.000 euro per impresa; tutti  i  valori  utilizzati  devono
essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»; 
    c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: 
      «7-quater. Le misure  concesse  ai  sensi  della  Comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final  -  "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni,  sotto
forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri  strumenti
rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto,  come
le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il  31  dicembre
2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione  3.1  della
suddetta Comunicazione.»; 
    f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    h) all'articolo 57, il comma 5 e' abrogato; 
    i) all'articolo 60, il comma 4 e' cosi' sostituito: 
      «4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni
salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per  i  dipendenti
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione
o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla  pandemia  di
COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attivita' commerciali
la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione  che
il  personale  che  ne  beneficia  continui  a   svolgere   in   modo
continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo  per  il
quale e' concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore  autonomo
continui a svolgere la pertinente attivita' commerciale per tutto  il
periodo per il quale  e'  concesso  l'aiuto).  L'imputabilita'  della
sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1°
febbraio 2020.»; 
    j) all'articolo 60, il comma 5 e' cosi' sostituito: 
      «5. La sovvenzione mensile per  il  pagamento  dei  salari  non
supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi
previdenziali  a  carico  del  datore  di   lavoro)   del   personale
beneficiario (o l'80 %  del  reddito  mensile  medio  equivalente  al
salario del lavoratore autonomo).»; 
    k) all'articolo 60-bis, al  comma  2,  la  lettera  a)  e'  cosi'
sostituita: 
      «a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre  2021  e  copre  i
costi fissi non coperti sostenuti nel  periodo  compreso  tra  il  1°
marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»; 
    l) all'articolo 60-bis, al comma 5,  le  parole:  «3  milioni  di
euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni
di euro»; 
    m) all'articolo 61, comma 2, le  parole  «30  giugno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2021»,  nonche',  dopo  le
parole  «all'annualita'  2020»,   sono   aggiunte   le   parole:   «e
all'annualita' 2021».