Art. 29 
 
                      Trasporto Pubblico Locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
individuate  con  i  provvedimenti  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di  cui  al
comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementata di 800 milioni di euro per  l'anno  2021.  Tali  risorse
sono  destinate  a  compensare  la  riduzione  dei  ricavi  tariffari
relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui  all'articolo  200,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo dal  23
febbraio 2020 fino al  termine  dell'applicazione  delle  limitazioni
relative alla capienza  massima  dei  mezzi  adibiti  ai  servizi  di
trasporto  pubblico  individuate,  con   i   provvedimenti   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  rispetto  alla
media dei ricavi tariffari  relativa  ai  passeggeri  registrata  nel
medesimo periodo del biennio 2018-2019. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
assegnate alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   nonche'   alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa  navigazione  laghi,  le
risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77  e  con  il  decreto  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo  44  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti  dai
seguenti: 
      «Tali risorse possono  essere  utilizzate,  oltre  che  per  le
medesime finalita' di cui  al  citato  articolo  200,  anche  per  il
finanziamento,  nel  limite  di  190  milioni  di  euro,  di  servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato  anche
a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di
trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di  contenimento  e
non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico  locale  ove  i  predetti  servizi  nel
periodo precedente alla diffusione  del  COVID-19  abbiano  avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  in  vigore  all'atto  dell'adozione  del
decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della  programmazione  e
conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle  Regioni,
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  dei  comuni
coerentemente all'esito dello  specifico  procedimento  previsto  dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per  la
definizione del piu' idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di  inizio  e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome
e  i  comuni,  nonche'  la  gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, la concessionaria del servizio  ferroviario  Domodossola
confine svizzero e la gestione  governativa  navigazione  laghi,  nei
limiti di 90 milioni  di  euro,  possono  anche  ricorrere,  mediante
apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio,  a  operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su  strada
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai  titolari  di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione  e
provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione
governativa  della  ferrovia-circumetnea,  alla  concessionaria   del
servizio ferroviario Domodossola confine  svizzero  e  alla  gestione
governativa navigazione laghi». 
  5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole «delle  Linee  guida  per  il
trasporto scolastico dedicato» sono  inserite  le  seguenti:  «e  non
finanziabili a  valere  sulle  risorse  ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico locale,» e dopo le  parole  «in  vigore
all'atto dell'emanazione del decreto di cui al  terzo  periodo»  sono
inserite le seguenti: «anche  tenuto  conto  della  programmazione  e
conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle  Regioni,
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  dei  comuni
coerentemente all'esito dello  specifico  procedimento  previsto  dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per  la
definizione del piu' idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di  inizio  e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite»; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle  Regioni
e alle Province autonome di Trento e di  Bolzano»  sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».