Art. 30 Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga 1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021». c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o piu' decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e' fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione. 4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. 6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.». 7. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.». 8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 15-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.». 9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 12-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.». 10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 17-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.». 11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 43-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».