Art. 30 
 
         Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga 
 
  1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre  2020  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2021»; 
    b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2021». 
    c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro  per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021»
e le parole «con decreto» sono sostituite dalle  parole  «con  uno  o
piu' decreti» e le  parole  «entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 82,5  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  il
termine per la  restituzione  dei  questionari  pubblicati  nell'anno
2021, necessari per il calcolo dei  fabbisogni  standard  degli  Enti
locali di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lett.  c),  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010,  n.  216,  e'  fissato  in  centottanta
giorni dalla pubblicazione. 
  4. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito  al  30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo  e'  autorizzato
l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto
legislativo n. 267 del 2000. 
  5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma
16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le
tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle
utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma  12,  del  decreto
legislativo 3 settembre  2020,  n.  116  deve  essere  comunicata  al
comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa
corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. 
  6. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono  sostituiti  dai
seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e'  ripartito  entro
il 30 novembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  dell'istruzione,  il
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro  per  le
pari  opportunita'  e  la  famiglia  previa  intesa   in   Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali,  su  proposta  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo  conto,  ove  disponibili,
dei costi standard per  la  funzione  "Asili  nido"  approvati  dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo  sono
altresi' disciplinati gli obiettivi di  potenziamento  dei  posti  di
asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le  modalita'  di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.». 
  7. Al decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,  il  comma  1
dell'articolo 51 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente
decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022,  ad  esclusione
di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30,  32,  33,  34,
35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.». 
  8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «ART. 15-bis (Disposizione finale)  -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2022.». 
  9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «ART. 12-bis (Disposizione finale)  -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2022.». 
  10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «ART. 17-bis (Disposizione finale)  -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2022.». 
  11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «ART. 43-bis (Disposizione finale)  -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2022.».