Art. 15 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   6,   lettera   c),   del
decreto-legge, le verifiche e le ispezioni sono svolte: 
    a) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i profili  di
pertinenza dei soggetti pubblici inclusi nel perimetro e di quelli di
cui all'articolo 29 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
rientranti tra i soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2-bis,  del
decreto-legge, ed in particolare dalla struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
digitalizzazione; 
    b) dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti  privati
inclusi nel perimetro e di cui al medesimo articolo 1,  comma  2-bis,
del decreto-legge, ed in particolare dalla  struttura  competente  in
materia di tecnologie delle comunicazioni e di sicurezza informatica; 
    c) dalle strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma  6,
lettera c), del  decreto-legge,  secondo  le  rispettive  competenze,
limitatamente  alle  reti,  ai  sistemi   informativi,   ai   servizi
informatici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), dello stesso
decreto-legge, connessi alla funzione di  prevenzione  e  repressione
dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  alla
difesa civile e alla difesa e sicurezza  militare  dello  Stato,  che
comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i
profili di competenza. 
  2. Le autorita' competenti istituiscono e aggiornano un elenco  del
personale  da  incaricare  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
ispezione   e   verifica.   L'eventuale   accesso   ad   informazioni
classificate di cui all'articolo 42 della legge  3  agosto  2007,  n.
124,  derivante  dallo  svolgimento  delle  predette  attivita',   e'
effettuato, nel rispetto del principio di cui al comma 1 del medesimo
articolo e, nel caso  di  informazioni  con  classifica  superiore  a
«riservato», esclusivamente da personale in possesso del requisito di
cui al comma 1-bis del predetto articolo 42. 
  3. Ai fini dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni,  le
autorita' competenti individuano il personale incaricato, nonche'  un
responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6 della legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  4. Nell'attribuzione degli incarichi  le  autorita'  competenti  si
attengono a criteri di professionalita' e di rotazione. 
  5.  Al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,   il   personale
incaricato dichiara di non trovarsi, per quanto a sua conoscenza,  in
una situazione di conflitto di interessi e  si  impegna  a  segnalare
ogni sopravvenuta situazione di conflitto, anche potenziale. 
  6.  Ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   8,   lettera   a),   del
decreto-legge, le autorita' competenti si raccordano, ove  necessario
per  lo  svolgimento  delle  verifiche  e  delle  ispezioni,  con  le
autorita' di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  18  maggio
2018, n. 65, anche al  fine  di  avvalersi  di  personale  dipendente
esperto nei settori di cui al medesimo decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                «Art. 29 (Qualificazione dei fornitori di servizi). -
          1. I  soggetti  che  intendono  fornire  servizi  fiduciari
          qualificati o svolgere  l'attivita'  di  gestore  di  posta
          elettronica  certificata  presentano  all'AgID  domanda  di
          qualificazione, secondo le modalita'  fissate  dalle  Linee
          guida. 
                2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
          comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24
          del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014,  disporre
          di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici  e
          organizzativi  compatibili  con  la   disciplina   europea,
          nonche'  di   garanzie   assicurative   adeguate   rispetto
          all'attivita'  svolta.  Con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  o  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,  sentita
          l'AgID,  nel  rispetto  della  disciplina   europea,   sono
          definiti i predetti requisiti in relazione  alla  specifica
          attivita' che i  soggetti  di  cui  al  comma  1  intendono
          svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i  criteri
          per la fissazione delle  tariffe  dovute  all'AgID  per  lo
          svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
          le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui  al
          comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. 
                [3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis,
          comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma  3,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n.  68,  il  richiedente  deve  inoltre  possedere  i
          requisiti  individuati  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri  da  fissare  in  base  ai  seguenti
          criteri: 
                  a)  per  quanto  riguarda  il   capitale   sociale,
          graduazione entro il limite massimo di  cinque  milioni  di
          euro, in proporzione al livello di servizio offerto; 
                  b) per quanto riguarda  le  garanzie  assicurative,
          graduazione  in  modo  da  assicurarne   l'adeguatezza   in
          proporzione al livello di servizio offerto.]. 
                4. La domanda di qualificazione si considera  accolta
          qualora   non   venga   comunicato    all'interessato    il
          provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
          presentazione della stessa. 
                5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere  sospeso
          una  sola  volta  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
          richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la
          documentazione  presentata  e  che  non  siano  gia'  nella
          disponibilita' di AgID o che  questo  non  possa  acquisire
          autonomamente.  In  tale  caso,  il  termine   riprende   a
          decorrere dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
          integrativa. 
                6. A seguito dell'accoglimento  della  domanda,  AgID
          dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito  elenco
          di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso  e  consultabile
          anche in via telematica, ai  fini  dell'applicazione  della
          disciplina in questione. 
                7. - 8. 
                9. Alle attivita' previste dal presente  articolo  si
          fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  2-bis,  del
          citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - (Omissis). 
                2-bis.  L'elencazione  dei  soggetti  individuati  ai
          sensi del comma 2, lettera a),  e'  contenuta  in  un  atto
          amministrativo, adottato dal Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del CISR, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto  atto
          amministrativo, per il  quale  e'  escluso  il  diritto  di
          accesso, non e' soggetto a  pubblicazione,  fermo  restando
          che   a   ciascun   soggetto   e'   data,    separatamente,
          comunicazione  senza   ritardo   dell'avvenuta   iscrizione
          nell'elenco.    L'aggiornamento    del    predetto     atto
          amministrativo e' effettuato con le medesime  modalita'  di
          cui al presente comma.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto
          2007, n. 124 «Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza
          della Repubblica e nuova disciplina del segreto»: 
                «Art.  42  (Classifiche  di  segretezza).  -  1.   Le
          classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
          la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
          cose ai soli soggetti che abbiano necessita'  di  accedervi
          in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 
                1-bis.   Per   la   trattazione    di    informazioni
          classificate  segretissimo,  segreto  e  riservatissimo  e'
          necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza
          (NOS). 
                2. La classifica di segretezza  e'  apposta,  e  puo'
          essere elevata,  dall'autorita'  che  forma  il  documento,
          l'atto  o  acquisisce  per  prima  la  notizia,  ovvero  e'
          responsabile   della   cosa,   o   acquisisce   dall'estero
          documenti, atti, notizie o cose. 
                3. Le classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,
          segreto, riservatissimo,  riservato.  Le  classifiche  sono
          attribuite sulla base dei  criteri  ordinariamente  seguiti
          nelle relazioni internazionali. 
                4. Chi appone la classifica di segretezza  individua,
          all'interno di ogni atto o documento, le parti  che  devono
          essere classificate e  fissa  specificamente  il  grado  di
          classifica corrispondente ad ogni singola parte. 
                5. La classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata a livello inferiore  quando  sono  trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo di cinque anni,  cessa  comunque  ogni  vincolo  di
          classifica. 
                6. La declassificazione  automatica  non  si  applica
          quando, con provvedimento motivato, i termini di  efficacia
          del vincolo sono prorogati dal soggetto  che  ha  proceduto
          alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine  di
          quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri  verifica
          il rispetto  delle  norme  in  materia  di  classifiche  di
          segretezza.  Con  apposito  regolamento  sono   determinati
          l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti  cui
          e' conferito il potere di  classifica  e  gli  uffici  che,
          nell'ambito della pubblica amministrazione, sono  collegati
          all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione   per   la
          sicurezza  della  Repubblica,   nonche'   i   criteri   per
          l'individuazione delle materie oggetto di  classifica  e  i
          modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
          interesse per la sicurezza della Repubblica. 
                8.    Qualora    l'autorita'    giudiziaria    ordini
          l'esibizione di documenti classificati per i quali non  sia
          opposto il segreto  di  Stato,  gli  atti  sono  consegnati
          all'autorita'  giudiziaria  richiedente,  che  ne  cura  la
          conservazione   con   modalita'   che   ne   tutelino    la
          riservatezza,  garantendo  il  diritto  delle   parti   nel
          procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. 
                9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti  del
          DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
          stadio della declassificazione,  nonche'  quelli  privi  di
          ogni vincolo per decorso dei  termini,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del  citato
          decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - (Omissis). 
                8. I soggetti di  cui  agli  articoli  12  e  14  del
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di  cui
          all'articolo   16-ter,   comma   2,   del   codice    delle
          comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259, inclusi  nel  perimetro  di  sicurezza
          nazionale cibernetica: 
                  a)  osservano  le  misure  di  sicurezza  previste,
          rispettivamente, dai predetti decreti legislativi,  ove  di
          livello almeno equivalente a quelle adottate ai  sensi  del
          comma 3, lettera b), del presente  articolo;  le  eventuali
          misure  aggiuntive  necessarie  al  fine  di  assicurare  i
          livelli di sicurezza previsti  dal  presente  decreto  sono
          definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
          soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo  29  del
          codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
          di cui al comma  2-bis,  e  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico per i soggetti privati di cui al medesimo  comma,
          avvalendosi anche del CVCN;  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  si
          raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio  2018,
          n. 65; 
                  b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al  comma
          3,  lettera  a),   che   costituisce   anche   adempimento,
          rispettivamente,  dell'obbligo  di  notifica  di  cui  agli
          articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
          65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi  dell'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, e delle correlate disposizioni  attuative;  a
          tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera  a),
          anche in relazione alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n.  259,  il  CSIRT  italiano  inoltra  le  notifiche
          ricevute  ai  sensi  del  predetto  comma  3,  lettera  a),
          all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 65.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 65: 
                «Art. 7 (Autorita' nazionali competenti  e  punto  di
          contatto  unico).  -  1.  Sono  designate  quali  Autorita'
          competenti  NIS  per  i  settori  e  sottosettori  di   cui
          all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III: 
                  a) il Ministero dello  sviluppo  economico  per  il
          settore energia,  sottosettori  energia  elettrica,  gas  e
          petrolio  e  per  il   settore   infrastrutture   digitali,
          sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali; 
                  b)  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per il  settore  trasporti,  sottosettori  aereo,
          ferroviario, per vie d'acqua e su strada; 
                  c) il Ministero dell'economia e delle  finanze  per
          il settore bancario e per  il  settore  infrastrutture  dei
          mercati finanziari, in collaborazione con le  autorita'  di
          vigilanza di settore,  Banca  d'Italia  e  Consob,  secondo
          modalita' di collaborazione e di  scambio  di  informazioni
          stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze; 
                  d) il Ministero della  salute  per  l'attivita'  di
          assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38,
          prestata  dagli  operatori  dipendenti  o  incaricati   dal
          medesimo Ministero o  convenzionati  con  lo  stesso  e  le
          Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          direttamente o per il  tramite  delle  Autorita'  sanitarie
          territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza
          sanitaria   prestata   dagli   operatori   autorizzati    e
          accreditati delle Regioni o dalle Province  autonome  negli
          ambiti territoriali di rispettiva competenza; 
                  e) il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare e le Regioni e le  Province  autonome
          di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle
          Autorita' territorialmente competenti, in merito al settore
          fornitura e distribuzione di acqua potabile. 
                2. Le  Autorita'  competenti  NIS  sono  responsabili
          dell'attuazione  del  presente  decreto  con  riguardo   ai
          settori  di  cui  all'allegato  II  e  ai  servizi  di  cui
          all'allegato III e vigilano sull'applicazione del  presente
          decreto  a  livello  nazionale  esercitando   altresi'   le
          relative potesta' ispettive e sanzionatorie. 
                3.  Il  Dipartimento  delle   informazioni   per   la
          sicurezza (DIS) e' designato quale punto di contatto  unico
          in  materia  di  sicurezza  delle  reti   e   dei   sistemi
          informativi. 
                4. Il punto di contatto unico svolge una funzione  di
          collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera
          delle autorita' competenti NIS con le autorita'  competenti
          degli  altri  Stati  membri,  nonche'  con  il  gruppo   di
          cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di  CSIRT  di
          cui all'articolo 11. 
                5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di
          cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro  con  i
          rappresentanti designati dagli altri Stati. 
                6. Le autorita' competenti NIS e il punto di contatto
          unico consultano,  conformemente  alla  normativa  vigente,
          l'autorita' di contrasto ed il Garante  per  la  protezione
          dei dati personali e collaborano con essi. 
                7. La Presidenza del Consiglio dei ministri  comunica
          tempestivamente alla Commissione  europea  la  designazione
          del punto  di  contatto  unico  e  quella  delle  autorita'
          competenti NIS, i relativi compiti  e  qualsiasi  ulteriore
          modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di
          pubblicita'. 
                8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari  a
          1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 22.».