Art. 16 Attivita' di verifica e ispezione 1. Le autorita' competenti dispongono verifiche e ispezioni sulla base degli atti di programmazione dalle medesime adottati, nonche' in caso di esigenze derivanti da: a) notifiche di incidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge; b) rilevati inadempimenti rispetto agli obblighi imposti dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi; c) segnalazioni provenienti da altre Autorita' Pubbliche. 2. Le ispezioni sono svolte anche successivamente alle verifiche qualora si ritenga necessario riscontrare le evidenze acquisite, oppure qualora le predette verifiche presentino elementi tali da richiedere un approfondimento. 3. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 15, comma 3, comunica ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inclusi nel perimetro, l'avvio del procedimento di verifica o di ispezione con le modalita' di cui all'articolo 8 della predetta legge, richiedendo le informazioni e la documentazione necessaria al fine dell'espletamento delle relative attivita'. 4. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al comma 3 nominano un incaricato in possesso di professionalita' e di competenze nella materia della sicurezza cibernetica, quale unico referente per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, comunicandone il nominativo al responsabile del procedimento. 5. Il procedimento di verifica si conclude entro il termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3. 6. Il procedimento di ispezione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3. 7. All'esito dell'attivita' di cui al comma 1, le autorita' competenti possono formulare specifiche prescrizioni a cui i soggetti inclusi nel perimetro devono attenersi. Il rispetto delle prescrizioni puo' essere oggetto di attivita' di verifica e ispezione.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». «Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) le modalita' con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d). 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.».