Art. 16 
 
                  Attivita' di verifica e ispezione 
 
  1. Le autorita' competenti dispongono verifiche e  ispezioni  sulla
base degli atti di programmazione dalle medesime adottati, nonche' in
caso di esigenze derivanti da: 
    a) notifiche di incidenti ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,
lettera a), del decreto-legge; 
    b) rilevati inadempimenti  rispetto  agli  obblighi  imposti  dal
decreto-legge e dai relativi decreti attuativi; 
    c) segnalazioni provenienti da altre Autorita' Pubbliche. 
  2. Le ispezioni sono svolte anche  successivamente  alle  verifiche
qualora si ritenga  necessario  riscontrare  le  evidenze  acquisite,
oppure qualora le predette  verifiche  presentino  elementi  tali  da
richiedere un approfondimento. 
  3. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo  15,  comma
3, comunica ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, inclusi nel perimetro, l'avvio del  procedimento
di verifica o di ispezione con le modalita'  di  cui  all'articolo  8
della predetta legge, richiedendo le informazioni e la documentazione
necessaria al fine dell'espletamento delle relative attivita'. 
  4. I soggetti destinatari della comunicazione di  cui  al  comma  3
nominano  un  incaricato  in  possesso  di  professionalita'   e   di
competenze nella materia della  sicurezza  cibernetica,  quale  unico
referente per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
comunicandone il nominativo al responsabile del procedimento. 
  5. Il procedimento di verifica si  conclude  entro  il  termine  di
centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3. 
  6. Il procedimento di ispezione si conclude  entro  il  termine  di
novanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3. 
  7. All'esito  dell'attivita'  di  cui  al  comma  1,  le  autorita'
competenti possono formulare specifiche prescrizioni a cui i soggetti
inclusi  nel  perimetro   devono   attenersi.   Il   rispetto   delle
prescrizioni  puo'  essere  oggetto  di  attivita'  di   verifica   e
ispezione. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento).  -
          1. Ove non sussistano ragioni di impedimento  derivanti  da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del procedimento stesso e'  comunicato,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 8, ai  soggetti  nei  confronti  dei
          quali il  provvedimento  finale  e'  destinato  a  produrre
          effetti  diretti  ed  a  quelli  che  per   legge   debbono
          intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni  di
          impedimento predette, qualora  da  un  provvedimento  possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 
                2. Nelle ipotesi di cui al comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della effettuazione delle comunicazioni di cui al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.». 
                «Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede  a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale. 
                2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
                  a) l'amministrazione competente; 
                  b) l'oggetto del procedimento promosso; 
                  c)     l'ufficio,     il     domicilio     digitale
          dell'amministrazione  e   la   persona   responsabile   del
          procedimento; 
                  c-bis) la data entro la quale,  secondo  i  termini
          previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi  il
          procedimento e i  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia
          dell'amministrazione; 
                  c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte,  la
          data di presentazione della relativa istanza; 
                  d) le modalita' con le quali, attraverso  il  punto
          di  accesso  telematico  di  cui  all'articolo  64-bis  del
          decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  o  con  altre
          modalita' telematiche, e' possibile prendere visione  degli
          atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
          41 dello stesso decreto  legislativo  n.  82  del  2005  ed
          esercitare in  via  telematica  i  diritti  previsti  dalla
          presente legge; 
                  d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
          degli atti che non sono disponibili o  accessibili  con  le
          modalita' di cui alla lettera d). 
                3.  Qualora  per  il  numero   dei   destinatari   la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente  gravosa,  l'amministrazione   provvede   a
          rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante  forme
          di  pubblicita'  idonee  di  volta   in   volta   stabilite
          dall'amministrazione medesima. 
                4.  L'omissione   di   taluna   delle   comunicazioni
          prescritte puo' esser fatta valere solo  dal  soggetto  nel
          cui interesse la comunicazione e' prevista.».