Art. 17 
 
                        Attivita' di verifica 
 
  1. Le  verifiche  sono  effettuate  mediante  analisi  e  controllo
documentale delle evidenze e di ogni altro elemento  di  fatto  e  di
diritto, al fine di accertare l'adempimento degli  obblighi  previsti
dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi. 
  2. Il procedimento  di  cui  al  comma  1  e'  avviato  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 16, comma  3.  I  soggetti  destinatari
della comunicazione di cui al medesimo articolo 16, comma 3,  rendono
disponibile la documentazione richiesta ai fini  delle  attivita'  di
verifica di cui al comma 1, entro  quindici  giorni  dalla  ricezione
della comunicazione. 
  3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge, durante l'esecuzione delle  attivita'  di
cui al comma 1, il responsabile del procedimento, qualora le evidenze
risultino incomplete o incongruenti, puo'  richiedere  chiarimenti  e
integrazioni che sono resi entro dieci giorni dalla  ricezione  della
richiesta, secondo le modalita' indicate dal richiedente. 
  4. Dell'attivita' svolta  nel  corso  delle  verifiche  e'  redatto
apposito  verbale  che   il   personale   incaricato   trasmette   al
responsabile del procedimento. 
  5. Qualora nel corso della verifica vengano in rilievo evidenze  di
fatti che possono  integrare  violazioni  di  disposizioni  normative
rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni,
il personale incaricato  ne  da'  conto  nel  verbale  e  l'autorita'
competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la
relativa documentazione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del  citato
          decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - (Omissis). 
                9. Salvo che il fatto costituisca reato: 
                  a)  il  mancato  adempimento  degli   obblighi   di
          predisposizione,  di  aggiornamento   e   di   trasmissione
          dell'elenco delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei
          servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          200.000 a euro 1.200.000; 
                  b) il mancato adempimento dell'obbligo di  notifica
          di cui al comma 3, lettera a), nei termini  prescritti,  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          250.000 a euro 1.500.000; 
                  c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di  cui
          al  comma  3,  lettera  b),  e'  punita  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 
                  d) la mancata comunicazione  di  cui  al  comma  6,
          lettera a),  nei  termini  prescritti,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000  a  euro
          1.800.000; 
                  e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera  b),  in  violazione
          delle condizioni o in  assenza  del  superamento  dei  test
          imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al
          comma  6,  lettera  a),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; 
                  f) la mancata  collaborazione  per  l'effettuazione
          delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera  a),  da
          parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera  b),
          e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          250.000 a euro 1.500.000; 
                  g)  il  mancato  adempimento   delle   prescrizioni
          indicate dal Ministero dello  sviluppo  economico  o  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  esito   alle
          attivita' di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma
          6, lettera c), e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 
                  h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al
          comma  7,  lettera  b),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria   da   euro   250.000   a   euro
          1.500.000.».