Art. 18 
 
                       Attivita' di ispezione 
 
  1. Le ispezioni possono essere svolte mediante: 
    a) riscontro delle evidenze eventualmente acquisite  in  sede  di
verifica,  qualora  le  stesse  presentino  elementi  meritevoli   di
approfondimento; 
    b) analisi, rilevazione, acquisizione e verifica  di  conformita'
di elementi di fatto e di diritto ritenuti necessari. 
  2. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
personale  incaricato  puo'  richiedere  o  eventualmente   acquisire
direttamente   tutte   le   evidenze   ritenute   utili    ai    fini
dell'accertamento. 
  3. Le ispezioni possono essere effettuate presso le sedi utilizzate
dai soggetti inclusi nel perimetro nei casi di cui  all'articolo  16,
comma 1. Il procedimento di cui al comma  1  e'  avviato  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 16,  comma  3,  con  un  preavviso  non
inferiore a quindici giorni. L'informativa riporta: 
    a) le date e i siti in cui sara' effettuata l'ispezione; 
    b) le persone da intervistare o i loro ruoli e responsabilita'; 
    c) le reti, i sistemi informativi  e  i  servizi  informatici  da
sottoporre a ispezione; 
    d) i nominativi del personale incaricato; 
    e) eventuali altre informazioni utili ai fini dell'ispezione. 
  4. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 3, il soggetto ricevente puo' proporre  date  alternative  a
quelle  previste  per  l'ispezione,  individuando  un   termine   non
superiore a dieci giorni per il differimento dell'ispezione.  Qualora
il soggetto proponga date alternative, l'autorita' competente puo': 
    a) accettare la proposta di modifica  delle  date,  inviando  una
comunicazione almeno sette giorni prima della prima data prevista per
l'ispezione; 
    b) proporre ulteriori date  e  comunicarle  al  soggetto  con  le
modalita' di cui alla precedente lettera  a);  tali  nuove  date  non
possono essere soggette a richieste di modifica da parte del soggetto
e si intendono confermate. 
  5. In mancanza della proposta di cui alla lettera a) del  comma  4,
le date delle ispezioni si intendono confermate. 
  6. Almeno cinque giorni prima dell'ispezione prevista, il  soggetto
sottoposto alla stessa comunica il nominativo dell'incaricato di  cui
all'articolo 16, comma 4. 
  7.  Durante  il  corso  dell'ispezione,  i  soggetti  inclusi   nel
perimetro mettono a disposizione tutte le risorse umane  richieste  e
necessarie per agevolare le relative attivita',  garantendo  altresi'
l'accesso ai locali, ai dispositivi e alle informazioni rilevanti  ai
fini dell'ispezione, anche se non  esplicitamente  e  preventivamente
indicati nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3. 
  8.  Qualora  durante  il  corso  dell'ispezione  emergano  evidenze
meritevoli di approfondimento, le stesse possono essere esaminate  in
una fase successiva. 
  9.  Dell'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione  e'  redatto
apposito processo verbale da parte del personale  incaricato  che  lo
sottoscrive unitamente all'incaricato di cui all'articolo  16,  comma
4. Qualora quest'ultimo si rifiuti di sottoscrivere  il  verbale,  il
personale incaricato ne da'  evidenza  nel  verbale.  Una  copia  del
verbale e' comunque rilasciata all'incaricato di cui all'articolo 16,
comma 4, e una copia e' trasmessa al responsabile del procedimento. 
  10. Qualora nel corso dell'ispezione vengano in rilievo evidenze di
fatti che possono  integrare  violazioni  di  disposizioni  normative
rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni,
il personale incaricato  ne  da'  conto  nel  verbale  e  l'autorita'
competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la
relativa documentazione.