Art. 19 
 
                        Esiti delle attivita' 
                     di verifica e di ispezione 
 
  1. L'autorita' competente, raccolti gli esiti  delle  attivita'  di
cui all'articolo 16,  adotta  il  provvedimento  di  conclusione  del
procedimento, impartendo, se necessario, specifiche  prescrizioni  ai
sensi dell'articolo 1, comma  6,  lettera  c),  del  decreto-legge  e
dandone comunicazione all'interessato. Nei casi previsti, l'autorita'
competente avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge.