Art. 36 
 
      Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza 
 
  1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro
quote di reddito di  emergenza  (di  seguito  "Rem"),  relative  alle
mensilita' di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto
previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69 . Ciascuna quota e' della misura prevista al comma  1  del  citato
articolo 12. 
  2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1,
si applicano i requisiti previsti  dall'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del
reddito familiare di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo
articolo 12, che e' riferito al mese di aprile 2021. 
  3. La domanda per  le  quote  di  Rem  e'  presentata  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) entro  il  31  luglio  2021
tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo  Istituto  e
presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo  si  applica
la disciplina di cui all'articolo  82  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  5. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77  e'
incrementata di  884,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di  cui  al
primo periodo del presente comma  e  comunica  i  risultati  di  tale
attivita' al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo,  pari  a
884,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77.