Art. 38 
 
                  Disposizioni in materia di NASPI 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento  dal  1
giugno 2021 e'  sospesa  l'ulteriore  applicazione  dell'articolo  4,
comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono
confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto  e  per  le  nuove  prestazioni  decorrenti  nel
periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e'  sospesa  fino
al 31 dicembre 2021 l'applicazione  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1°  gennaio  2022  trova
piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22 e l'importo  delle  prestazioni  in  pagamento  con
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando  le
riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati
in 327,2 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.