Art. 38 Disposizioni in materia di NASPI 1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1 giugno 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.