Art. 44 
 
               Indennita' per i collaboratori sportivi 
 
  1. E' erogata dalla societa' Sport  e  Salute  s.p.a.,  nel  limite
massimo di  220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un'indennita'
complessiva  determinata  ai  sensi  del  comma  2,  in  favore   dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano  Paralimpico
(CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),
le  societa'  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  e
dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il
diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di  cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. L'ammontare dell'indennita' di cui al  comma  1  e'  determinata
come segue: 
    a) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400; 
    b) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra  4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600; 
    c) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore  ad  euro
4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, la societa' Sport  e  Salute  s.p.a.,
sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle  Entrate
i dati relativi ai beneficiari. 
  4. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 1 e  2,
i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti  e  delle
condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si  considerano  cessati  a
causa  dell'emergenza  epidemiologica  anche  tutti  i  rapporti   di
collaborazione scaduti  entro  la  data  del  31  marzo  2021  e  non
rinnovati. 
  5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non  prende  in  considerazione
ulteriori  autocertificazioni  ai  sensi   del   comma   4,   dandone
comunicazione al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fermo
restando,  in  ogni  caso,  la  possibilita'  di  utilizzo  ai   fini
dell'erogazione  del  beneficio  di  cui  al  presente  articolo   di
eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo  10,
commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione  al  medesimo
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77. 
  7. Al fine di assicurare la piena ed efficace  realizzazione  degli
obiettivi sociali perseguiti con le indennita' COVID-19  previste  in
favore dei lavoratori  titolari  di  un  rapporto  di  collaborazione
sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dall'articolo
12 del  decreto  legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli  articoli
17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   ai
lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A.
sia  all'INPS,  ai  quali  sia  conseguito  il  riconoscimento  delle
indennita', ai sensi degli articoli  27,  28,  29,  30,  38,  44  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  degli  articoli  84  e  222  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, degli articoli 9 e 10 del  decreto  legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, degli articoli 15 e 15 bis del decreto 28 ottobre  2020
n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, dell'articolo 10  del  decreto  -legge  22  marzo  2021  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  o
altre indennita' o misure di sostegno previste dalla normativa per il
periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da  8  a
12. 
  8. Fermo restando il divieto di cumulo  previsto  dall'articolo  31
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la societa' Sport e
Salute S.p.A. acquisisce  dall'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto  per  i
soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento  della  sussistenza
dei requisiti richiesti per ciascuna indennita'  prevista  in  favore
dei lavoratori titolari di un rapporto  di  collaborazione  sportiva,
verifica  l'ammontare  delle  indennita'  e  ne   liquida   l'importo
spettante, detraendo le somme eventualmente gia' erogate da  Sport  e
Salute o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di  35,8  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  9. Le indennita' di cui ai commi da 7  a  12  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  non  sono  riconosciute  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  ne'  ai  percettori
del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34. Si considera reddito da  lavoro  che  esclude  il
diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di  cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti  per  le
indennita' di  cui  al  comma  8,  i  soggetti  di  cui  al  comma  7
presentano, sulla piattaforma informatica prevista  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
per le politiche giovanili e lo sport dal Ministro 6 aprile 2020, una
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e  48  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  prende
luogo della dichiarazione resa  all'atto  della  presentazione  delle
domande di cui al comma 7 salvi  gli  effetti  dell'articolo  76  del
predetto decreto. 
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a  35,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 12. Sono
autorizzati tutti i trattamenti dei dati  tra  la  Societa'  Sport  e
Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da 7 a 10. 
  13. Le somme trasferite a Sport e  Salute  e  non  utilizzate  sono
riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15  settembre
2021.