Art. 46 
 
Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli
                        istituti di patronato 
 
  1. Per far fronte  agli  oneri  di  funzionamento  dei  centri  per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle  dotazioni
organiche previsto  dal  Piano  straordinario  di  potenziamento  dei
centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4  del  2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per  l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per  l'anno  2021,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. 
  2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono soppressi; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) il direttore"; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero  tra  personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o  altro  personale  di  cui
all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di
provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza
dell'ANPAL  ed  e'  nominato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e,  se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando  o  analogo  provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e'  reso  indisponibile
un  posto  equivalente,  dal  punto  di  vista  finanziario,   presso
l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL  spetta  il
trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo
dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del
1999. Il direttore  e'  sottoposto  alla  disciplina  in  materia  di
responsabilita' dirigenziale  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facolta' di revoca
dell'incarico."; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per tre  anni
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  ed  e'
composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato  di  funzioni
di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo  decreto
legislativo, in possesso di  provata  esperienza  e  professionalita'
nelle materie di competenza dell'ANPAL.  Un  componente  e'  indicato
dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Uno  dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge,  su  designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le  funzioni  di
presidente. I membri del consiglio di amministrazione  cessano  dalle
funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello
stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti, non percepiscono alcun  compenso,  indennita',  gettone  di
presenza o altro  emolumento  comunque  denominato  e  hanno  diritto
unicamente al rimborso delle spese sostenute  per  la  trasferta  dal
luogo di residenza."; 
    c) all'articolo 7: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Il direttore  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ANPAL,
provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida  adottate
d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali  e  presenta  al  consiglio  di
amministrazione il bilancio preventivo  e  il  conto  consuntivo.  Il
direttore riferisce periodicamente al Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al consiglio di amministrazione  e  presenta  una
relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ANPAL. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilita'  della  gestione  dell'ANPAL,
nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati
dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  nell'ambito,  ove
possibile, di massimali  di  spesa  predeterminati  dal  bilancio  o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni  di
contabilita'  sono  sottoposti  all'approvazione  del  ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze"; 
        2) il comma 2 e' soppresso; 
        3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3.  Il  consiglio  di   amministrazione,   convocato   dal
componente che svolge  le  funzioni  di  presidente,  che  stabilisce
altresi' l'ordine del giorno  delle  sedute,  coadiuva  il  direttore
nell'esercizio delle attribuzioni  ad  esso  conferite,  delibera  il
bilancio preventivo, il conto  consuntivo  e  i  piani  di  spesa  ed
investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione  partecipa
il direttore dell'ANPAL."; 
    d) l'articolo 8 e' soppresso. 
      3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,  entro
il termine  di  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  apportate  le  conseguenti  modifiche  allo
statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione  delle  modifiche  dello
statuto, nonche' della  nomina  del  direttore  e  del  consiglio  di
amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri  2)
e 3), a cui comunque si procede entro il termine di  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la
continuita' amministrativa dell'Agenzia, e' nominato  un  commissario
straordinario con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario e' scelto tra  i
soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed  assume,  per
il periodo in cui e' in carica, i poteri attribuiti al  direttore  ed
al consiglio  di  amministrazione.  Con  la  nomina  del  commissario
straordinario, il presidente, il direttore generale ed  il  consiglio
di amministrazione dell'ANPAL in  carica  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge  decadono  automaticamente.   Il
presidente dell'ANPAL decade altresi' dalla carica di  amministratore
unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario  ne  assume  le  funzioni
fino  alla  nomina  del  nuovo  presidente   e   del   consiglio   di
amministrazione della societa'. Al commissario spetta il  trattamento
economico del direttore dell'ANPAL ai sensi del comma 1, lettera  b),
numero 2).  Il  commissario,  se  individuato  tra  dipendenti  della
pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo,  aspettativa  non
retribuita, comando o  analogo  provvedimento  secondo  i  rispettivi
ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile un posto  equivalente,
dal  punto  di  vista  finanziario,   presso   l'amministrazione   di
provenienza. 
      4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui
al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella
titolarita'  delle  azioni  di   ANPAL   Servizi   Spa.   I   diritti
dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi
di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale  societa'
in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini  dell'esercizio
del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  c),
del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  il  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  sentita  l'ANPAL,  provvede:  a
definire  con  apposite  direttive  priorita'  ed   obiettivi   della
societa', approvare le linee generali di  organizzazione  interna  e,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  lo  statuto;
individuare con proprio decreto gli  atti  di  gestione  ordinaria  e
straordinaria della societa' che, ai  fini  della  loro  efficacia  e
validita',  dovranno  formare  oggetto  di  preventiva   approvazione
ministeriale.  Lo  statuto  e'  corrispondentemente  adeguato   entro
sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo. 
      5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di
cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo  2001,  n.  152,
sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni  di  euro.
Ai relativi oneri pari a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  si
provvede ai sensi dell'articolo 77.