Art. 47 
 
Differimento dei termini dei  versamenti  contributivi  dei  soggetti
  iscritti alle gestioni autonome speciali degli  artigiani  e  degli
  esercenti attivita' commerciali 
 
  1. Il versamento delle somme richieste  con  l'emissione  2021  dei
contributi previdenziali dovuti dai soggetti di  cui  all'articolo  1
della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo'
essere  effettuato  entro   il   20   agosto   2021,   senza   alcuna
maggiorazione.