Art. 47 Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali 1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo' essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.