Art. 48 Piano nazionale per le Scuole dei mestieri 1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Scuole dei mestieri". 2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalita' di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.