Art. 50 
 
Interventi urgenti per la vigilanza e  la  sicurezza  sui  luoghi  di
                               lavoro 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita'  di  prevenzione  sull'intero
territorio  nazionale  e  di  rafforzare  i   servizi   erogati   dai
Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza  negli  ambienti  e  nei
luoghi di lavoro, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano autorizzano le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  in  relazione  ai  modelli  organizzativi  regionali,   a
procedere,  in  deroga  agli   ordinari   limiti   assunzionali,   al
reclutamento  straordinario  di  dirigenti  medici  e  tecnici  della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con  contratti  di
lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai  predetti  servizi  per
una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna
regione e provincia  autonoma  nella  tabella  allegata  al  presente
decreto. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro  a
decorrere   dall'anno   2022.   Conseguentemente   il   livello   del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e
di 10.000.000 euro dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
deroga  alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono   per   le
autonomie  speciali  il   concorso   regionale   e   provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2021  e
per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto. 
  3. Alle disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applica
l'articolo 26, comma 4,  in  materia  di  utilizzo  flessibile  delle
risorse per l'emergenza COVID-19. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 77.