ART. 23 
 
 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26
e' inserito il seguente: 
  "Art-26-bis 
  (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 
  1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale, il  proponente  puo'  richiedere,  prima  della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una
fase preliminare finalizzata alla definizione delle  informazioni  da
inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello  di
dettaglio e delle metodologie  da  adottare  per  la  predisposizione
dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni  per  ottenere
le autorizzazioni, intese, concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,
nulla  osta   e   assensi   comunque   denominati,   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del progetto. Il  proponente  trasmette
all'autorita'  competente,  in  formato   elettronico,   i   seguenti
documenti: 
    a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che,  sulla
base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per
l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; 
    b)  progetto  avente  un  livello  di  dettaglio  equivalente  al
progetto di fattibilita' tecnico economica di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui
al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con  modalita'  tali  da
garantire la tutela  della  riservatezza  di  eventuali  informazioni
industriali o commerciali  indicate  dal  proponente,  nel  sito  web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,  a  tutte
le amministrazioni ed  enti  potenzialmente  interessati  e  comunque
competenti a esprimersi  sulla  realizzazione  e  sull'esercizio  del
progetto,  l'avvenuta  pubblicazione.   Contestualmente   l'autorita'
competente indice una conferenza  di  servizi  preliminare  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed
enti. 
  3. La conferenza di servizi preliminare  di  cui  all'articolo  14,
comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si  svolge  con  le
modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini
sono ridotti alla meta'. Le amministrazioni e gli enti  coinvolti  ai
sensi del comma 2 si esprimono in  sede  di  conferenza,  sulla  base
della documentazione  prodotta  dal  proponente,  relativamente  alla
definizione delle informazioni da inserire nello  studio  preliminare
ambientale, del relativo  livello  di  dettaglio,  del  rispetto  dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica  e
delle metodologie da adottare per  la  predisposizione  dello  studio
nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere  gli  atti  di
assenso,  comunque  denominati,  necessari   alla   realizzazione   e
all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal  termine
dei  lavori  della  conferenza  preliminare,  l'autorita'  competente
trasmette al proponente le determinazioni acquisite. 
  4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le  amministrazioni
ed enti potenzialmente interessati e competenti  a  esprimersi  sulla
realizzazione e  sull'esercizio  del  progetto,  puo'  stabilire  una
riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al  comma  7
dell'articolo  27-bis.  Le  determinazioni  espresse   in   sede   di
conferenza preliminare  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in presenza di  elementi  nuovi,  tali  da  comportare
notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi  nel
successivo procedimento anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli
interessati  di   cui   al   comma   4   dell'articolo   27-bis.   Le
amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella  conferenza  di
servizi  preliminare  non   possono   porre   condizioni,   formulare
osservazioni  o  evidenziare  motivi  ostativi   alla   realizzazione
dell'intervento  nel  corso  del  procedimento  di  cui  all'articolo
27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali  da  comportare
notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi  nel
corso di tale procedimento anche a seguito delle  osservazioni  degli
interessati.". 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono    alla
realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci.