Art. 11 
 
                 Addetti all'ufficio per il processo 
 
  1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese  nel  PNRR
e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture
organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi
dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere  definizione  dei  procedimenti  giudiziari,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  il  Ministero  della  giustizia  richiede  alla
Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA,
di avviare procedure di reclutamento nel periodo  2021-2024,  in  due
scaglioni, di un contingente massimo  di  16.500  unita'  di  addetti
all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato della durata massima di due anni  e  sette  mesi  per  il
primo scaglione e di due anni per il  secondo.  Nell'ambito  di  tale
contingente,  alla  corte  di  cassazione  sono   destinati   addetti
all'ufficio per il  processo  in  numero  non  superiore  a  400,  da
assegnarsi in virtu' di specifico progetto  organizzativo  del  primo
presidente  della  corte   di   cassazione,   con   l'obiettivo   del
contenimento della pendenza nel  settore  civile  e  del  contenzioso
tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di  competenza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in
particolare, per  favorire  la  piena  operativita'  delle  strutture
organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai  sensi
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, la Giustizia
amministrativa, per assicurare la  celere  definizione  dei  processi
pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
autorizzata  ad  avviare  le  procedure  di  reclutamento,   in   due
scaglioni, di  un  contingente  massimo  di  326  unita'  di  addetti
all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e  sei
mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo  di  cui  al
comma 3, lettera d). I contingenti di personale di  cui  al  presente
comma non sono computati ai fini della  consistenza  della  dotazione
organica  rispettivamente  del  Ministero  della  giustizia  e  della
Giustizia  amministrativa.  L'assunzione  del  personale  di  cui  al
presente comma e' autorizzata subordinatamente  all'approvazione  del
PNRR  da  parte  del   Consiglio   dell'Unione   europea   ai   sensi
dell'articolo 20, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 
  2. Il personale da assumere  nell'amministrazione  della  giustizia
ordinaria ai sensi del comma 1, deve essere in possesso  del  diploma
di laurea in  giurisprudenza  ovvero,  per  una  quota  dei  posti  a
concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia  e
commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.  In
deroga a quanto previsto dagli articoli 2,  comma  2,  40  e  45  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  la  declaratoria  del
profilo professionale degli  addetti  all'ufficio  per  il  processo,
comprensiva di specifiche e contenuti professionali,  e'  determinata
secondo quanto  previsto  dall'Allegato  II,  numero  1.  Per  quanto
attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio
per il processo sono equiparati ai profili dell'area  III,  posizione
economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative,  puo'  stabilire,  anche  in
deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari
forme  di  organizzazione  e   di   svolgimento   della   prestazione
lavorativa, con riferimento al  lavoro  agile  e  alla  distribuzione
flessibile dell'orario di lavoro. 
  3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione
e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e' composto  dai  seguenti
profili professionali: 
  a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1; 
  b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1; 
  c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1; 
  d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2. 
  4. Il servizio prestato  con  merito  e  debitamente  attestato  al
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1,
e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui
al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa  sia  stata
svolta  per  l'intero  periodo  sempre  presso  la  sede   di   prima
assegnazione: 
  a) costituisce titolo per  l'accesso  al  concorso  per  magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160; 
  b) equivale ad un anno di  tirocinio  professionale  per  l'accesso
alla professione di avvocato e di notaio; 
  c) equivale ad un anno di  frequenza  dei  corsi  della  scuola  di
specializzazione per le  professioni  legali,  fermo  il  superamento
delle verifiche intermedie  e  delle  prove  finali  d'esame  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
  d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura
onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del  decreto  legislativo
13 luglio 2017, n. 116. 
  5. L'amministrazione giudiziaria,  nelle  successive  procedure  di
selezione per il personale  a  tempo  indeterminato,  puo'  prevedere
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati  in
possesso   dell'attestazione   di   cui   al    comma    4    ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche  della
terza  area  professionale,  prevedere  una  riserva  in  favore  del
personale assunto ai sensi  del  presente  articolo,  in  misura  non
superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione  della  Giustizia
amministrativa,  nelle  successive  procedure  di  selezione  per  il
personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di  un
punteggio aggiuntivo in favore del  personale  che,  al  termine  del
rapporto di  lavoro,  abbia  ricevuto,  dal  presidente  dell'Ufficio
giudiziario dove ha  prestato  servizio,  un  attestato  di  servizio
prestato con merito. 
  6. L'assunzione del personale di cui  al  comma  1  e'  autorizzata
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea. 
  7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata: 
    a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro  360.142.195  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024,
di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per  l'anno
2026, a cui si provvede mediante  versamento  di  pari  importo,  nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1,  comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del  bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli
di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia; 
    b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per  l'anno  2024,
di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni  2025  e  2026,  a  cui  si
provvede a valere sul Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di  cui  ai  commi  da
1038 a 1050 del medesimo articolo 1.