Art. 12 
 
   Modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il processo 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma  1,  in
merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte  del  Consiglio
dell'Unione europea, con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
giustizia, sono individuati i tribunali o le corti  di  appello  alle
cui strutture organizzative denominate ufficio per il  processo  sono
assegnati gli addetti, nonche' il numero degli addetti  destinati  ad
ogni singolo ufficio. Le unita' di personale di cui all'articolo  11,
comma 3 assunte per  gli  uffici  per  il  processo  della  Giustizia
amministrativa sono distribuite  esclusivamente  presso  le  seguenti
sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale;  Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Lazio,  sede  di  Roma;  Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano;  Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Veneto;  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania, sede di Napoli;  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania, sezione  staccata  di  Salerno;  Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sede di  Palermo;  Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.
Fanno eccezione 7 funzionari informatici e  3  funzionari  statistici
che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica  e
al Segretariato generale della Giustizia amministrativa  al  fine  di
coadiuvare l'ufficio per il processo  con  riferimento  agli  aspetti
informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e  allo
scopo di monitorare l'andamento della  riduzione  dell'arretrato.  La
decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all'articolo
11, comma 3, e' la stessa per tutti gli Uffici per il processo. 
  2. Le  modalita'  di  impiego  degli  addetti  all'ufficio  per  il
processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria  sono
individuate  all'Allegato  II,  numero  1,  che   costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  3. All'esito dell'assegnazione degli  addetti  all'ufficio  per  il
processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il
31 dicembre  2021,  di  concerto  con  il  dirigente  amministrativo,
predispone  un  progetto  organizzativo   che   preveda   l'utilizzo,
all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio  per  il
processo, degli addetti selezionati in modo da  valorizzare  il  loro
apporto all'attivita' giudiziaria.