Art. 13 
 
Reclutamento capitale umano a tempo  determinato  di  supporto  delle
linee progettuali giustizia del PNRR 
 
  1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per  il
processo e di supportare le  linee  di  progetto  di  competenza  del
Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di
reclutamento tramite  concorso  per  titoli  e  prova  scritta,  alla
Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez  PA
in relazione  a  profili  professionali  non  ricompresi  tra  quelli
ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato  della  durata
massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio
2022, per  un  contingente  massimo  di  5.410  unita'  di  personale
amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito: 
    a) 1.660 unita' complessive per i profili  di  cui  al  comma  2,
lettere a), c), e), g), h) e i); 
    b) 750 unita' complessive per  i  profili  di  cui  al  comma  2,
lettere b), d) e f); 
    c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l). 
  2. Il contingente di cui  al  comma  1  e'  composto  dai  seguenti
profili professionali: 
    a) tecnico IT senior; 
    b) tecnico IT junior; 
    c) tecnico di contabilita' senior; 
    d) tecnico di contabilita' junior; 
    e) tecnico di edilizia senior; 
    f) tecnico di edilizia junior; 
    g) tecnico statistico; 
    h) tecnico di amministrazione; 
    i) analista di organizzazione; 
    l) operatore di data entry. 
  3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40  e  45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  declaratorie  dei
profili professionali di cui al comma 2,  comprensive  di  specifiche
professionali e contenuti  professionali,  sono  determinate  secondo
quanto previsto dall'Allegato  II,  numeri  da  2  a  11  e,  per  il
personale di cui all'articolo 11, comma  3,  dall'Allegato  III.  Per
quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio  e
ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile,  i  profili  di
cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono  equiparati  ai
profili dell'area III, posizione economica F1, i profili  di  cui  al
comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati  ai  profili  dell'area
II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma  2,  lettera
l), e' equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il
Ministero  della  giustizia,  sentite  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative,  puo'  stabilire,  anche  in  deroga  a
quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di
organizzazione e di svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  con
riferimento  al  lavoro  agile  e   alla   distribuzione   flessibile
dell'orario di lavoro. Per quanto attiene  al  trattamento  economico
fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in  quanto
applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3,  lettere  a),
b)  e  c),  sono  equiparati  ai  profili  dell'Area  III,  posizione
economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera  d),  e'
equiparato  ai  profili  di  Area  II,  posizione  economica  F2.  Al
personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso  di
cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga
ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122 e  al  di  fuori  della  dotazione  organica  del
personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate. 
  4. L'amministrazione, nelle successive procedure di  selezione  per
il personale  a  tempo  indeterminato  indette  dal  Ministero  della
giustizia, puo' prevedere,  qualora  la  prestazione  lavorativa  sia
stata svolta per l'intero triennio sempre presso  la  sede  di  prima
assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un  punteggio
aggiuntivo  per  il  servizio  prestato  con  merito  e   debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a  tempo  determinato  di
cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi  pubblici
per le qualifiche della medesima area professionale  come  equiparata
ai sensi del comma 3 al profilo  professionale  nel  quale  e'  stato
prestato servizio, una riserva in favore  del  personale  assunto  ai
sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni  dello  Stato,
la suddetta attestazione  puo'  costituire  titolo  di  preferenza  a
parita' di titoli e di merito, a norma dell'articolo  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  5. L'assunzione del personale di cui  al  comma  1  e'  autorizzata
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea. 
  6. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di  euro  207.829.968  per  ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede  mediante  versamento
di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti  di  cui
all'articolo 1, comma 1038, della  legge  178/2020,  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia.