Art. 14 
 
               Procedura straordinaria di reclutamento 
 
  1. Per garantire la necessaria speditezza del  reclutamento,  anche
in relazione al rispetto dei  tempi  del  PNRR,  il  Ministero  della
giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di  reclutamento  per  i
profili di cui agli articoli 11, comma  1,  e  13  mediante  concorso
pubblico per titoli e prova scritta. Ferme  restando,  a  parita'  di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e
dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili  ai
sensi  del  presente  comma,  con  attribuzione  dei  punteggi  fissi
indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti: 
  a) votazione relativa  al  solo  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso; i  bandi  di  concorso  indetti  per  il  Ministero  della
giustizia possono prevedere che il punteggio previsto  sia  aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio in  questione  sia  stato
conseguito  non  oltre  sette  anni  dal  termine   ultimo   per   la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento; 
  b) ulteriori titoli universitari in ambiti  disciplinari  attinenti
al profilo messo a concorso, per i soli profili di  cui  all'articolo
11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); 
  c) eventuali abilitazioni  professionali,  per  i  profili  di  cui
all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f)  e
h); 
  d)  il  positivo  espletamento  del  tirocinio  presso  gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11; 
  e)  il  servizio  prestato  presso  le  Sezioni  specializzate   su
immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue,
quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio
europeo di sostegno  per  l'asilo  -  EASO,  per  i  profili  di  cui
all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera h). 
  2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione  di  tutti  i
profili professionali di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  mediante
concorso pubblico per titoli e prova  scritta,  con  possibilita'  di
svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi
banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi
fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti: 
    a) votazione relativa al solo  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa
possono prevedere che il punteggio previsto  sia  aumentato  fino  al
doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito
non oltre sette anni dal termine ultimo per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; 
    b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a),  b)
e  c),  eventuali  ulteriori   titoli   accademici   universitari   o
post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a
concorso; 
    c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a),  b)
e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti  con  il  profilo
medesimo; 
    d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), il
positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici  giudiziari  ai
sensi dell'articolo 73 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3. Per le  procedure  di  reclutamento  nell'amministrazione  della
giustizia ordinaria, il bando indica i posti  messi  a  concorso  per
ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per  ogni
singolo distretto di corte di  appello,  nonche',  ove  previsto  nel
medesimo bando, per ogni singolo circondario di  tribunale.  Ai  fini
della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli  uffici
giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono  assimilati  a
un  autonomo  distretto.  Il  bando  per  i  concorsi  banditi  dalla
Giustizia amministrativa indica i posti messi  a  concorso  per  ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i  posti  destinati  ad  ogni
Ufficio per il processo. 
  4.   Ogni   candidato,   per   le   procedure    di    reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non  puo'  presentare
domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di  tale  profilo,  per
piu' di un distretto e, nell'ambito di  tale  distretto,  qualora  il
bando lo preveda, per piu' di un circondario. Ogni  candidato  per  i
concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  puo'  presentare
domanda  solo  per  un  profilo  ed  esclusivamente  per  un  ufficio
giudiziario della Giustizia amministrativa. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per  i
titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di  cui
all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2,  lettere  a),  c),
e), g), h) e  i),  si  applicano  i  criteri  di  equipollenza  e  di
equiparazione previsti dal decreto del  Ministro  dell'universita'  e
delle ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  dai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009 e del  15  febbraio  2011.  I  candidati  che  partecipano  alla
selezione bandita dalla Giustizia  amministrativa  devono  essere  in
possesso del titolo di accesso al profilo per  il  quale  concorrono,
come indicato nell'Allegato III. 
  6. Le  commissioni  esaminatrici,  per  i  concorsi  richiesti  dal
Ministero della Giustizia, sono composte da un  magistrato  ordinario
che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita'
o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 o da un  avvocato  con  almeno  quindici  anni  di  iscrizione
all'Albo o da un professore ordinario di  materie  giuridiche,  tutti
anche  in  quiescenza  da  non  oltre  un  triennio  alla   data   di
pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non piu' di
quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari  che  abbiano
conseguito  almeno  la  seconda  valutazione   di   professionalita',
dirigenti di  livello  non  generale  di  una  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, avvocati con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione
all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti  anche  in  quiescenza  da  non
oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con  funzioni
di commissari. Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
  7.  Per  i  concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  la
procedura concorsuale e' decentrata per ogni ufficio giudiziario,  in
relazione al quale e' nominata una sola  commissione  che  procedera'
alla selezione di tutte le figure  professionali,  formando  distinte
graduatorie. Per la  selezione  dei  candidati  dell'Ufficio  per  il
processo del  Consiglio  di  Stato  e  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, sede di Roma, e' nominata, per  i  funzionari
informatici, per quelli statistici e per gli assistenti  informatici,
una sola commissione, che stilera' una  unica  graduatoria  per  ogni
profilo. 
  8.  Per  i  concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  la
commissione esaminatrice e' composta da  un  magistrato  dell'ufficio
giudiziario  e  da  due  dirigenti  di   seconda   fascia   dell'area
amministrativa. Per la  selezione  degli  assistenti  informatici  la
commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o  della
consulenza  del  Servizio  per   l'informatica.   Nella   commissione
competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo
del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo  regionale  per
il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito  da
un dirigente tecnico per la selezione dei  funzionari  informatici  e
statistici, nonche'  per  quella  degli  assistenti  informatici.  Le
funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dipendente  appartenente
all'Area III. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. I lavori delle  commissioni  devono  concludersi  entro
sessanta  giorni  dall'insediamento.  Il  Segretario  generale  della
Giustizia amministrativa monitora  il  rispetto  della  tempistica  e
fornisce supporto, ove necessario. 
  9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  costituiranno
altresi' titoli di preferenza a parita' di merito per le procedure di
reclutamento di cui al presente articolo: 
  a) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso  gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
  b) l'avere svolto,  con  esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi  dell'articolo
50, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per  il  concorso  indetto  dalla  Giustizia  amministrativa
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
  c) l'avere completato, con esito positivo, il  tirocinio  formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato  dall'articolo  50,
commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per  il  concorso  indetto  dalla  Giustizia  amministrativa
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186. 
  10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e' preferito il candidato  piu'  giovane  di  eta',  ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,  n.  127.
Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione  del
punteggio e  dei  titoli  di  preferenza  dovra'  essere  documentato
esclusivamente con le modalita' indicate dal bando di concorso. 
  11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero  della
giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola  graduatoria
relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto  ovvero,  quando
lo preveda il bando di concorso, in  ogni  circondario.  Qualora  una
graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a  concorso
per un profilo in un singolo distretto o in un  singolo  circondario,
l'amministrazione potra'  coprire  i  posti  non  assegnati  mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo
profilo  nel   distretto,   ovvero,   nell'ipotesi   di   graduatoria
circondariale, nei circondari confinanti con  il  maggior  numero  di
idonei ovvero, in  subordine,  delle  graduatorie  degli  idonei  non
vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili  aventi  i
medesimi titoli  richiesti  per  l'accesso  e  relative  al  medesimo
distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei
non vincitori, la graduatoria e' individuata sulla base della  minore
distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per
quanto attiene al secondo scaglione di  addetti  all'ufficio  per  il
processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in  caso  di
incapienza delle graduatorie distrettuali formate  nell'ambito  della
nuova  procedura  assunzionale,  il  reclutamento   potra'   avvenire
mediante scorrimento  delle  graduatorie  formate  nell'ambito  della
procedura   relativa   al   primo   scaglione.   Per   la   Giustizia
amministrativa,  qualora  una   graduatoria   risultasse   incapiente
rispetto ai posti messi a concorso  per  un  profilo  in  un  Ufficio
giudiziario, il Segretario generale  della  Giustizia  amministrativa
potra' coprire i  posti  non  assegnati  mediante  scorrimento  delle
graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in  altro
ufficio  giudiziario  e,  nella  seconda  tornata  delle  assunzioni,
chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri  indicati  nel
bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire
da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari  numero  di
idonei,   secondo   l'ordine   degli   Uffici   giudiziari   indicato
nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo. 
  12. Per i concorsi richiesti dal Ministero  della  giustizia,  sono
ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto,  un  numero
di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero
di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal
bando e sulla  base  delle  graduatorie  risultanti  all'esito  della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta
potra' essere svolta mediante l'uso  di  tecnologie  digitali.  Fermo
restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso  specifica
i criteri di attribuzione dei punteggi, le  modalita'  di  formazione
della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le
sedi di corte di appello presso cui potra' essere svolta la  suddetta
prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame
dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.  Potranno  essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera' non meno di
duecento candidati. La prova scritta consiste nella  somministrazione
di quesiti a risposta multipla. Il bando puo' prevedere,  in  ragione
del numero di partecipanti, l'utilizzo  di  sedi  decentrate  e,  ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni, garantendo in  ogni
caso la trasparenza e l'omogeneita' delle prove. Le  materie  oggetto
della  prova  scritta,  le  modalita'  di  nomina  della  commissione
esaminatrice e dei  comitati  di  vigilanza  e  le  ulteriori  misure
organizzative  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  13. Per l'espletamento delle procedure  concorsuali  relative  alle
assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e
13  e'  autorizzata,  subordinatamente  all'approvazione  del   Piano
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte  della  Commissione
europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, , la  spesa
di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per  l'anno  2023
e, per la Giustizia amministrativa, la  spesa  di  euro  488.800  per
l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a  cui  si  provvede  a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione  del  Next  Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo articolo 1.