Art. 15 
 
       Vincolo di permanenza nella sede e mobilita' temporanea 
 
  1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permarra'  nella  sede
di  assegnazione  per  l'intera  durata   del   contratto   a   tempo
determinato. 
  2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo alla articolazione su
base distrettuale della procedura di reclutamento e  alla  necessita'
di garantire il raggiungimento degli  obiettivi  e  il  rispetto  dei
tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna  su  domanda
del dipendente, fondata su circostanze  sopravvenute  successivamente
all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita  ad  uffici
situati nel medesimo distretto in cui e' situata  la  sede  di  prima
assegnazione. Al momento della assegnazione della sede  ai  vincitori
del concorso nei singoli profili, potra'  essere  fatta  valere  ogni
circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo
di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria
distrettuale  ovvero,  qualora  lo  preveda  il  bando  di  concorso,
circondariale. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  il  medesimo  personale  non
puo' in alcun caso essere comandato, distaccato  o  assegnato  presso
altre  pubbliche  amministrazioni,   ne'   essere   destinatario   di
provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come  previsto  dalla
contrattazione integrativa. 
  3. Per la Giustizia ordinaria, e'  fatta  salva  la  mobilita'  per
compensazione, in  condizioni  di  piena  neutralita'  finanziaria  e
previo nulla osta del Ministero della giustizia.