Art. 16 
 
                       Attivita' di formazione 
 
  1.  Il  Ministero  della  giustizia  assicura  l'informazione,   la
formazione e la  specializzazione  di  tutto  il  personale  a  tempo
determinato assunto ai sensi  del  presente  capo  e  destinati  agli
uffici per il  processo  di  competenza  della  giustizia  ordinaria,
individuando con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche  per  via
telematica. 
  2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, e'  assicurata
la formazione di tutto il personale a tempo  determinato  assunto  ai
sensi  del  presente  decreto,  secondo  un  programma  definito  dal
Segretario generale della Giustizia amministrativa. 
  3. Per l'attuazione, delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale
per la Ripresa e la Resilienza da parte  della  Commissione  europea,
per l'amministrazione della giustizia  ordinaria  la  spesa  di  euro
235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022,  di  euro
1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e,  per
la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno  2022
e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1.