Art. 17 Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalita' necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR. 2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita' nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere. 3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalita' da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione. 4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. 5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR. 6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 e' su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo. 7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, all'articolo 87 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.».