Art. 12 
 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il Segretariato generale si articola in due uffici  dirigenziali
di livello non generale. 
  2. Il Segretario  generale  svolge  le  attivita'  ed  esercita  le
funzioni di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300. 
  3. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro: 
    a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli  uffici,  anche
attraverso la convocazione periodica in  conferenza,  anche  per  via
telematica, dei  direttori  generali  per  l'esame  di  questioni  di
carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti  a  piu'
competenze; la conferenza dei direttori  generali  e'  in  ogni  caso
convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione  dei  programmi
annuali e pluriennali di cui alla lettera e); 
    b) coordina le attivita' delle direzioni generali, nelle  materie
di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
    c)   concorda   con   le   direzioni   generali   competenti   le
determinazioni da assumere in  sede  di  conferenza  di  servizi  per
interventi   di   carattere   intersettoriale   e    di    dimensione
sovraregionale previste dalla vigente normativa; 
    d) coordina le iniziative in materia  di  politiche  di  sviluppo
turistico, nonche' le misure a favore  degli  operatori  del  settore
conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le altre
amministrazioni competenti; 
    e) coordina le attivita'  ai  fini  della  predisposizione  delle
relazioni   indirizzate   alle   istituzioni   ed   agli    organismi
sovranazionali  e  al  Parlamento  previste  dalla  legge;   coordina
l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali  del  Ministero  e
dei relativi piani  di  spesa,  da  sottoporre  all'approvazione  del
Ministro, anche sulla base  delle  risultanze  delle  riunioni  della
conferenza di cui alla lettera a); 
    f) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo  4,  comma  1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    g) coordina le attivita' del Ministero in ordine alle  iniziative
di partenariato pubblico-privato nel settore turistico; 
    h) coordina le attivita' delle  direzioni  generali  in  tema  di
affidamenti di beni e servizi; 
    i) coordina le attivita'  ai  fini  della  predisposizione  della
relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo
gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno
precedente e non ancora conclusi; 
    l) sottoscrive accordi e protocolli d'intesa con enti,  organismi
pubblici e privati  e  associazioni  concernenti  iniziative  per  lo
sviluppo turistico del Paese; 
    m) coordina le  attivita'  delle  Direzioni  generali  competenti
finalizzate all'elaborazione  delle  strategie  di  promozione  e  di
rilancio della  competitivita'  del  settore  turistico  e  recettivo
dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al made
in Italy, raccordandosi con gli altri Ministeri competenti; 
    n) coordina, in raccordo con le regioni e l'Istituto nazionale di
statistica, le rilevazioni statistiche di interesse  per  il  settore
turismo; 
    o) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale
della valorizzazione  e  della  promozione  turistica,  che  cura  la
gestione del sito internet. 
  4.  Il  Segretario  generale  o  un   suo   delegato,   individuato
nell'ambito delle figure dirigenziali del Ministero, di norma  tra  i
dirigenti di ruolo in servizio, e' responsabile  per  la  prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  5. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  6  del   citato   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  203,  lettera
          b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303: 
              «Art. 2 (Misure  in  materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo). - (Omissis). 
              203. Gli interventi che coinvolgono  una  molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla  base  di  accordi   cosi'   definiti:   b)   "Intesa
          istituzionale  di  programma",   come   tale   intendendosi
          l'accordo tra amministrazione centrale, regionale  o  delle
          province autonome con cui  tali  soggetti  si  impegnano  a
          collaborare sulla base di  una  ricognizione  programmatica
          delle  risorse  finanziarie   disponibili,   dei   soggetti
          interessati e delle  procedure  amministrative  occorrenti,
          per la realizzazione di un piano pluriennale di  interventi
          d'interesse comune o funzionalmente collegati. La  gestione
          finanziaria degli interventi per i quali sia necessario  il
          concorso di piu' amministrazioni dello  Stato,  nonche'  di
          queste  ed  altre  amministrazioni,   enti   ed   organismi
          pubblici,  anche  operanti  in  regime  privatistico,  puo'
          attuarsi secondo  le  procedure  e  le  modalita'  previste
          dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  20
          aprile 1994, n. 367. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  si  vedano  le  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          6 novembre 2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante  «Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto  generale  dello  Stato»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto  1997,  Supplemento
          ordinario: 
              «Art. 3 (Gestione del bilancio). -  1.  Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti».