Art. 13 
 
                  Direzioni generali del Ministero 
 
  1. Il Ministero si articola nei  seguenti  uffici  dirigenziali  di
livello generale: 
    a) Direzione generale  degli  affari  generali  e  delle  risorse
umane; 
    b) Direzione generale della programmazione e delle politiche  per
il turismo; 
    c) Direzione generale della  valorizzazione  e  della  promozione
turistica. 
  2. Le singole direzioni generali, di cui al comma 1,  costituiscono
altrettanti  centri  di  responsabilita'  amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art.  21,  comma  2,  della  citata
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note  all'art.
          4.