Art. 13 Direzioni generali del Ministero 1. Il Ministero si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane; b) Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo; c) Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica. 2. Le singole direzioni generali, di cui al comma 1, costituiscono altrettanti centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 21, comma 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4.