Art. 15 Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo 1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, in particolare: a) concorre all'elaborazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema recettivo, nonche' di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione; b) definisce, in raccordo con il Segretario generale, e attua le strategie per la promozione ed il rilancio della competitivita' del settore turistico e recettivo dell'Italia; c) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo recettivo e delle fiere e la partecipazione alle organizzazioni internazionali e alle istituzioni europee; d) svolge, nelle materie di competenza, la verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale; e) cura i rapporti con le regioni e gli enti territoriali nell'ambito del coordinamento e integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e di quelli locali; f) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le attivita' del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale; g) cura l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo; h) cura, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le proposte di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realta' imprenditoriali; i) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale; l) convoca, in qualita' di amministrazione procedente, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati; m) amministra e gestisce, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonche' la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; n) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale; o) fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; p) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet; q) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale; r) supporta le attivita' del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, che ha sede e opera presso la medesima Direzione generale. 2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
Note all'art. 15: - Gli articoli 14 e seguenti sono contenuti nel Capo IV, rubricato «Semplificazione dell'azione amministrativa», della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. - Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151: «Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive). - (Omissis). 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni che vi sono contenute».