Art. 15 
 
Direzione generale della programmazione  e  delle  politiche  per  il
                               turismo 
 
  1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per
il turismo, in particolare: 
    a) concorre all'elaborazione dei piani di sviluppo e integrazione
delle politiche turistiche nazionali e del sistema recettivo, nonche'
di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione; 
    b) definisce, in raccordo con il Segretario generale, e attua  le
strategie per la promozione ed il rilancio della  competitivita'  del
settore turistico e recettivo dell'Italia; 
    c) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale,
le attivita' di rilievo internazionale  concernenti  il  settore  del
turismo  recettivo  e  delle   fiere   e   la   partecipazione   alle
organizzazioni internazionali e alle istituzioni europee; 
    d)  svolge,  nelle  materie  di  competenza,  la  verifica  degli
interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione  economica
e sociale; 
    e) cura i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti  territoriali
nell'ambito del coordinamento e integrazione dei programmi  operativi
internazionali, nazionali e di quelli locali; 
    f)  cura,  nelle  materie  di  competenza,  in  raccordo  con  la
Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica,
le attivita' del Ministero in materia di piani di carattere  generale
o straordinario, anche di interesse sovranazionale; 
    g) cura l'elaborazione del Piano strategico di  sviluppo  per  il
turismo; 
    h)  cura,  in  raccordo   con   la   Direzione   generale   della
valorizzazione  e  della  promozione  turistica,   le   proposte   di
regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il  sistema
delle autonomie locali e delle realta' imprenditoriali; 
    i)   predispone    gli    atti    necessari    al    monitoraggio
dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi  e
uniformi su  tutto  il  territorio  nazionale  dei  servizi  e  delle
dotazioni per la classificazione delle strutture  ricettive  e  delle
imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze  connesse
alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali,  e
dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo
ed internazionale; 
    l) convoca, in qualita' di amministrazione  procedente,  d'intesa
con la Direzione generale della  valorizzazione  e  della  promozione
turistica, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli  14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine  di  promuovere
la realizzazione di  circuiti  nazionali  di  eccellenza  a  sostegno
dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il  rilascio
da parte delle  amministrazioni  competenti  dei  relativi  permessi,
nulla osta,  autorizzazioni,  licenze  e  atti  di  assenso  comunque
denominati; 
    m) amministra e gestisce, in raccordo con la  Direzione  generale
della valorizzazione e della promozione turistica, le banche dati per
l'assistenza e la catalogazione delle imprese di  viaggio  e  turismo
nonche' la banca dati di cui all'articolo  13-quater,  comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
    n) elabora direttive e circolari  esplicative  nelle  materie  di
competenza della Direzione generale; 
    o) fornisce gli elementi  ai  fini  della  elaborazione  di  atti
normativi e della  risposta  agli  atti  parlamentari  di  indirizzo,
controllo e sindacato ispettivo; 
    p) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale
della valorizzazione  e  della  promozione  turistica,  che  cura  la
gestione del sito internet; 
    q) gestisce gli elementi di competenza  per  la  trattazione  del
contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 
    r) supporta le attivita' del Comitato  permanente  di  promozione
del turismo in Italia,  che  ha  sede  e  opera  presso  la  medesima
Direzione generale. 
  2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali
di livello non generale. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Gli articoli 14 e seguenti sono  contenuti  nel  Capo
          IV, rubricato «Semplificazione dell'azione amministrativa»,
          della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 4, del
          decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno   2019,   n.   58,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151: 
              «Art. 13-quater (Disposizioni in materia  di  locazioni
          brevi e attivita' ricettive). - (Omissis). 
              4. Ai fini della  tutela  dei  consumatori,  presso  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' istituita una  banca  di  dati  delle  strutture
          ricettive, nonche' degli immobili destinati alle  locazioni
          brevi ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  identificati  mediante  un  codice  da
          utilizzare in ogni  comunicazione  inerente  all'offerta  e
          alla promozione  dei  servizi  all'utenza,  fermo  restando
          quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
          di dati raccoglie e ordina le  informazioni  inerenti  alle
          strutture ricettive e agli  immobili  di  cui  al  presente
          comma. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali e per il turismo i dati inerenti  alle  strutture
          ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i
          relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
          banca di dati e di acquisizione dei  codici  identificativi
          regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
          che vi sono contenute».