Art. 16 
 
Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica 
 
  1. La Direzione generale della valorizzazione  e  della  promozione
turistica, in particolare: 
    a) cura, in collaborazione  con  ENIT  -  Agenzia  nazionale  del
turismo e con le regioni, la creazione e  promozione  di  un'immagine
unitaria e coordinata del turismo italiano; 
    b) promuove iniziative, raccordandosi con la  Direzione  generale
della programmazione e delle politiche per il turismo e  con  l'ENIT,
per il sostegno alla realizzazione  di  progetti  strategici  per  il
miglioramento della qualita' e lo sviluppo dell'offerta  dei  servizi
turistici e recettivi, ivi  inclusi  quelli  dell'agriturismo  e  del
sistema fieristico; promuove azioni dirette alla valorizzazione della
ricchezza e della varieta' delle  destinazioni  turistiche  italiane,
anche promuovendo un turismo di percezione e di appartenenza, volto a
generare nuove aree di attrazione e a valorizzare nuovi territori, in
chiave  di  sostenibilita',  anche  mediante  l'offerta  di  cammini,
percorsi ciclabili e percorsi ferroviari, in raccordo  con  le  altre
amministrazioni competenti; 
    c) attua interventi e  progetti  di  innovazione  in  favore  del
settore  turistico  e  recettivo,  sia  su  fondi  nazionali  sia  in
riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea; 
    d) promuove la realizzazione  di  prodotti  e  servizi  turistici
innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale  e
turistico,  per  la   realizzazione   di   strumenti   integrati   di
commercializzazione in tutto il territorio nazionale; 
    e) elabora programmi e promuove iniziative, in  raccordo  con  la
Direzione generale della programmazione  e  delle  politiche  per  il
turismo, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica  destinata
alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare  riferimento
ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO  patrimonio  culturale
materiale o immateriale  dell'umanita',  in  raccordo  con  le  altre
amministrazioni competenti; 
    f) definisce, supporta e realizza, in attuazione degli  indirizzi
strategici  e  degli  atti  programmatori  approvati  dal   Ministro,
progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali
e  di  eccellenza   paesaggistica,   in   raccordo   con   le   altre
amministrazioni  competenti,  e  delle   iniziative   di   promozione
turistica finalizzate a valorizzare le identita'  territoriali  e  le
radici culturali delle comunita' locali; 
    g)  cura,  nelle  materie  di  competenza,  in  raccordo  con  la
Direzione generale della programmazione  e  delle  politiche  per  il
turismo, le attivita' del Ministero in materia di piani di  carattere
generale o  straordinario,  anche  di  interesse  sovranazionale,  in
attuazione degli indirizzi del  Ministro  e  delle  disposizioni  del
Segretario generale; 
    h) esercita le funzioni di supporto e vigilanza su ogni  soggetto
giuridico costituito con la partecipazione o vigilato dal  Ministero,
ivi inclusi l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ed il Club  Alpino
Italiano (CAI); 
    i) cura ricerche e studi in materia  di  turismo,  anche  a  fini
divulgativi; 
    l)  elabora  programmi  e  promuove  iniziative   finalizzate   a
sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso  del  patrimonio
culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema; 
    m) promuove, anche  attraverso  l'implementazione  di  servizi  e
piattaforme, un ecosistema digitale e  l'interoperabilita'  dei  dati
del turismo; 
    n) provvede  alla  programmazione  e  gestione  degli  interventi
finanziati mediante fondi strutturali; 
    o) provvede alla diffusione del  Codice  di  etica  del  turismo,
anche con il  supporto  del  Centro  per  la  promozione  del  Codice
mondiale di etica del turismo, che opera presso la medesima Direzione
generale; 
    p) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti; 
    q) attua iniziative per favorire,  nel  settore  turistico  e  in
quelli correlati, il partenariato  pubblico-privato,  anche  mediante
reti di impresa; 
    r) cura la gestione delle  misure  e  dei  programmi  statali  di
incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle  fiere,
ivi compresa la concessione di crediti di imposta e  il  Fondo  buoni
vacanze di cui all'articolo 27  del  decreto  legislativo  23  maggio
2011, n. 79; 
    s) provvede alla progettazione, sviluppo e gestione  dei  sistemi
informatici e di telecomunicazione  del  Ministero  e  alla  relativa
pianificazione  e  coordinamento  anche  in  riferimento  agli   Enti
vigilati,  ivi  compreso  il  sito  internet,  in  raccordo  con   il
responsabile della comunicazione ministeriale; 
    t) elabora direttive e circolari  esplicative  nelle  materie  di
competenza della Direzione generale; 
    u) fornisce gli elementi  ai  fini  della  elaborazione  di  atti
normativi e della  risposta  agli  atti  parlamentari  di  indirizzo,
controllo e sindacato ispettivo; 
    v) gestisce gli elementi di competenza  per  la  trattazione  del
contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 
  2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali
di livello non generale. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del  citato  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79: 
              «Art.  27  (Fondo  buoni  vacanze).  -  1.  Presso   il
          Dipartimento per lo sviluppo e competitivita'  del  turismo
          opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'art. 2,
          comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito
          denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: 
                a)  risparmi  costituiti   da   individui,   imprese,
          istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,
          associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie; 
                b) risorse derivanti da  finanziamenti,  donazioni  e
          liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati; 
                c). 
              2. Allo  scopo  di  favorire  la  crescita  competitiva
          dell'offerta del sistema turistico nazionale  con  appositi
          decreti, di natura non regolamentare,  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite le modalita' per l'erogazione di buoni vacanza  da
          destinare ad interventi di  solidarieta'  in  favore  delle
          fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle
          esigenze di destagionalizzazione dei  flussi  turistici  ed
          anche ai fini  della  valorizzazione  delle  aree  che  non
          abbiano   ancora   conosciuto   una   adeguata    fruizione
          turistica.».